Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23100/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific criticism and mere assertion of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23100/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Mazzone inadmissible because the grounds lacked effective criticism of the lower court's decision. The appellant merely asserted facts and referenced the appeal act without providing specific legal arguments against the reduction of the sentence or the causal link to bankruptcy. Consequently, the court ordered Mazzone to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely assertive statements or mere references to the appeal act without containing specific, effective criticisms of the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific criticism assertive grounds procedural costs criminal appeal bankruptcy fraud mitius treatment ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
275853 - 02); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 363 c.p.p.
Art. 136 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
275853 - 02); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, C.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: Mazzone Domenico nato a Gioiosa Jonica il 26/04/1958 avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Domenico Mazzone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio irrogato al medesimo imputato e ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, e 223 legge fall.; considerato che il primo motivo - che denuncia il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, segnatamente rispetto alle allegazioni contenute' nei motivi di appello - e il secondo motivo di ricorso - che assume la violazione degli artt. 216 e 223 citt., con riguardo al nesso causale tra le condotte in imputazione e il dissesto e alla sussistenza dell'elemento soggettivo, rispetto ai quali difetterebbe pure un'autonoma motivazione - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, contengono enunciati del tutto assertivi inidonei a costituire un'effettiva critica al provvedimento impugnato (cfr.

Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01)nonché un mero rimando alle doglianze contenute nell'atto di appello (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissib P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni Francolini Michele Romano DEPOS IN CAr.2 U 2026 *Fendo( io Gd:sdi' • fid Meni* Armrb 2