Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific criticism and mere assertion of facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Mazzone inadmissible because the grounds lacked effective criticism of the lower court's decision. The appellant merely asserted facts and referenced the appeal act without providing specific legal arguments against the reduction of the sentence or the causal link to bankruptcy. Consequently, the court ordered Mazzone to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely assertive statements or mere references to the appeal act without containing specific, effective criticisms of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: Mazzone Domenico nato a Gioiosa Jonica il 26/04/1958 avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Domenico Mazzone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio irrogato al medesimo imputato e ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, e 223 legge fall.; considerato che il primo motivo - che denuncia il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, segnatamente rispetto alle allegazioni contenute' nei motivi di appello - e il secondo motivo di ricorso - che assume la violazione degli artt. 216 e 223 citt., con riguardo al nesso causale tra le condotte in imputazione e il dissesto e alla sussistenza dell'elemento soggettivo, rispetto ai quali difetterebbe pure un'autonoma motivazione - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, contengono enunciati del tutto assertivi inidonei a costituire un'effettiva critica al provvedimento impugnato (cfr.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01)nonché un mero rimando alle doglianze contenute nell'atto di appello (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissib P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni Francolini Michele Romano DEPOS IN CAr.2 U 2026 *Fendo( io Gd:sdi' • fid Meni* Armrb 2