Italian Supreme Court dismisses appeal for manifestly unfounded violation of recidivism rules and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Emmanuel Ciccarello inadmissible regarding his conviction for theft and recidivism. The appellant argued for a violation of Article 99 of the Penal Code and procedural flaws in the lower court's assessment of his recidivism. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the lower court correctly considered specific criminal modes beyond mere prior records.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal alleging a violation of recidivism rules or procedural defects is inadmissible if the lower court's reasoning is manifestly unfounded and the appellant fails to propose an alternative legal ground permitted by the law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
s Emmanuel nato in Nigeria il 03/11/1987 avverso la sentenza del 02/10/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che James Emmanuel Ciccarello ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che confermato la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 99 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva - è manifestamente infondato e versato in fatto in quanto la Corte di merito, in maniera congrua e conforme al diritto, ha disatteso il gravame attribuente all'impugnato una maggiore pericolosità sulla scorta non dei soli precedenti penali ma delle specifiche modalità impiegate per commettere l'illecito oggetto del presente procedimento; e rispetto a tale iter il ricorso finisce col prospettare un alternativo apprezzamento qui non consentito (cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammis P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni Francolini Michele Romano IN CANIC 26 li %oboi(Morsi is 2