Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Pirozzi inadmissible because his sole ground of complaint was a generic allegation regarding the lack of mitigating circumstances. The appellant argued that the appellate court failed to consider generic mitigating factors, but the court found this assertion to be merely assertive and devoid of specific legal criticism. Consequently, the court ruled that the lower court had adequately addressed the statutory elements and exercised its discretion logically, leading to the dismissal of the appeal and the imposition of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.; The appeal must contain specific legal criticism rather than generic assertions; a vague claim of omitted mitigating circumstances without concrete legal analysis constitutes an inadmissible generic ground of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: Pirozzi Antonio nato a Villaricca il 12/06/1982 avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Antonio Pirozzi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 56, 99, 624 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi inidonei a costituire una rituale censura di legittimità (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) ed è comunque manifestamente infondato poiché la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 -02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando in particolare i numerosi pregiudizi riportati ed escludendo la sussistenza di elementi passibili di favorevole apprezzamento; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni Francolini Michele Romano r otpo9TATA pj A CAU 2026 Mirz Lit . .5c,ih 2