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Ordinanza — n. 23093/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against reduced sentences for attempted theft due to generic and non-specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23093/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Di Pasquale and Nasta inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged the appellate court's decision to mitigate the sentence for attempted aggravated theft, citing violations of specific criminal code articles regarding leniency and sentencing. The court rejected these arguments because the grievances were entirely generic, assertive, and failed to provide the specific factual comparisons or legal reasoning required by precedent to challenge the lower court's findings.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis, 99, 62-bis, 69, 133, 56, 168, 163 c.p.: Appeals must be specific and grounded in actual errors of law or fact; generic assertions or alternative merit assessments without concrete comparison to the contested decision render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds attempted theft sentencing mitigation court costs criminal procedure specificity requirement ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
Art. 99 c.p.
Art. 62-bis c.p.
- contiene asserti del tutto generici non correlabili al caso di specie; - il terzo motivo e il quarto motivo - che adducono la violazione degli art. 62-bis e 69, 133 e 56 cod.
Art. 69 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 56 c.p.
Art. 168 c.p.
Art. 163 c.p.
- è del tutto generico rispetto agli elementi che possono venire in rilievo nel caso di specie, per nulla indicati, il che è dirimente e consente di non dilungarsi per rilevare che, «ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine previsto dall'art. 163, comma primo, cod.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
e il vizio di motivazione in ordine all'esclusione della non punibilità del fatto per particolare tenuità - è privo di specificità poiché muove censure del tutto assertive (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 1, n. 24999 del 31/05/2022, Fulle
decorre dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio » (Sez. 1, n. 24999 del 31/05/2022, Fulle, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
Sez. 6, n. 8700/2013
268360 - 01; Sez. 6, n. 8700/2013, cit.); - il quinto motivo - che denuncia la violazione degli artt.
Sez. 2, n. 46288/2016
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Testo completo

posti da: Di Pasquale Felice nato a Palermo il 05/12/1986 Nasta Michael nato a PALERMO il 08/10/2003 avverso la sentenza del 22/04/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Felice Di Pasquale e Michek41 Nasta ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio e ne ha confermato la penale responsabilità per tentato furto aggravato; considerato, quanto al ricorso del Di Pasquale, che: - il primo motivo - che denuncia la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'esclusione della non punibilità del fatto per particolare tenuità - è privo di specificità poiché muove censure del tutto assertive (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), non confrontandosi con la sentenza impugnata che ha indicato gli elementi di fatto sulla scorta dei quali ha escluso l'invocata tenuità (alla luce del danno arrecato) e, quanto al ricorrente, l'abitualità del suo agire (in ragione di due precedenti specifici);- il secondo motivo - che lamenta la violazione dell'art. 99 cod. pen. - contiene asserti del tutto generici non correlabili al caso di specie; - il terzo motivo e il quarto motivo - che adducono la violazione degli art. 62-bis e 69, 133 e 56 cod. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio - lungi dal muovere effettive censure di legittimità, prospettano con asserti del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito (cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700/2013, cit.); - il quinto motivo - che denuncia la violazione degli artt. 168 e 163 cod. pen. - è del tutto generico rispetto agli elementi che possono venire in rilievo nel caso di specie, per nulla indicati, il che è dirimente e consente di non dilungarsi per rilevare che, «ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen. decorre dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio » (Sez. 1, n. 24999 del 31/05/2022, Fulle, Rv. 283404 - 01); considerato, quanto al ricorso del Nasta, che: - il primo motivo - che assuma la violazione degli artt. 56, 110, 624 cod. pen. e il vizio della motivazione in ordine al concorso dell'imputato nel delitto per cui è condanna - prospetta un alternativo apprezzamento di merito senza dedurre effettivamente il travisamento della prova (cfr.

Sez. 2, n. 46288/2016, cit.); - il secondo motivo - che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione, potendosi attribuire al più all'imputato una connivenza non punibile è patentemente generico poiché affida tale ordine di allegazioni a enunciati del tutto assertivi; - il terzo motivo - che assume la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'esclusione della non punibilità del fatto per particolare tenuità - muove censure privo di specificità al provvedimento impugnato, non confrontandosi con la motivazione che ha indicato gli elementi di fatto sulla scorta dei quali ha escluso l'invocata tenuità (alla luce del danno arrecato); - il quarto e il quinto motivo - che adducono la violazione degli art. 62- bis e 69, 133 e 56 cod. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio - lungi dal muovere effettive censure di legittimità, sollecitando con asserti del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento 2delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.M