Italian Supreme Court dismisses appeal for criminal conviction as it merely re-evaluates merits instead of citing legal violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared Luigi Parolisi's appeal against his second-instance criminal conviction inadmissible. The appellant argued for a different factual assessment rather than raising valid legal grounds regarding the penalty determination. Consequently, the court ruled the appeal violated procedural requirements and ordered the payment of court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it fails to cite specific legal violations and instead merely proposes an alternative assessment of the facts or merits of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato a Napoli il 24/09/1985 avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Luigi Parolisi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 494 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta con enunciati assertivii un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni Francolini Michele Romano ( DfSPCg.'3 IN CAN 2 . 2026 2