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Ordinanza — n. 23091/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Criminal Court dismisses appeal as inadmissible due to late submission and lack of specific legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23091/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the submitted memorandum exceeded the fifteen-day deadline for submission. The appellant argued against the appellate court's exclusion of non-prosecutability grounds and sentencing mitigation, but the court found these arguments lacked the specific legal criticism required for admissibility. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 611, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the supporting memorandum is submitted after the statutory deadline or fails to contain specific legal criticisms of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory deadline lack of specific criticism court costs criminal procedure law ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 611, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 131-bis cod. pen
274040 - 01);¦ considerato che: - il primo motivo e il terzo motivo di ricorso - che denuncia vizio di motivazione, rispettivamente in ordine all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 54 cod. pen
254584 - 01), - il secondo motivo - che adduce il vizio di motivazione in relazione all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 54 cod.
art. 616 cod. proc. pen
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello
Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv.
Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea
Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv.
Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R.
281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv.
Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S.
276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
e al trattamento sanzionatorio - sono del tutto privi di specificità, poiché contengono enunciati assertivi inidonei a rappresentare una rituale censura di legittimità (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

posto da: Marrocu Marco nato a San Gavino Monreale il 23/10/1970 avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Marco Marrocu ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti, per intervenuta prescrizione, per il delitto di furto tentato (capo 1) e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la penale responsabilità per i rimanti delitti di tentato furto (capi 2, 3, 4, 5)ì; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata, nell'interesse dell'imputato, il 3 marzo 2026 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del giorno 11 marzo 2026, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr.

Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01);¦ considerato che: - il primo motivo e il terzo motivo di ricorso - che denuncia vizio di motivazione, rispettivamente in ordine all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio - sono del tutto privi di specificità, poiché contengono enunciati assertivi inidonei a rappresentare una rituale censura di legittimità (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), - il secondo motivo - che adduce il vizio di motivazione in relazione all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 54 cod. pen.-, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato un diverso apprezzamento della prova e un'alternativa ricostruzione del fatto senza denunciarne il travisamento e senza confrontarsi effettivamente con la motivazione (cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e c P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni Francolini Michele Romano 2