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Ordinanza — n. 23090/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for theft and fraud due to lack of necessity defense and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23090/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft and fraud. The appellant argued for a necessity defense and generic mitigating circumstances, but the court found these arguments unsupported by evidence and logically inconsistent with the facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the appellant fails to substantiate claims of necessity or mitigating circumstances with concrete evidence, leaving the lower court's reasoning unchallenged.

Parole chiave

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inadmissible appeal necessity defense generic mitigating circumstances theft and fraud court costs and fine guida nonostante revoca della patente alibi motivo insorto dopo la fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
271269 - 01), richiamando in particolare i numerosi pregiudizi riportati ed escludendo la possibilità di apprezzarne favorevolmente il comportamento processuale; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 133 c.p.
Art. 61, n. 2 e 11-quater, 495 cod. pen.
271269 - 01), richiamando in particolare i numerosi pregiudizi riportati ed escludendo la possibilità di apprezzarne favorevolmente il comportamento processuale; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 385 cod. pen.
art. 495 cod. pen
268360 - 01) e contiene il mero rimando all'atto diappello rispetto all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 495 cod.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
271269 - 01), richiamando in particolare i numerosi pregiudizi riportati ed escludendo la possibilità di apprezzarne favorevolmente il comportamento processuale; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
(capo B); ritenuto che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'esclusione dello stato di necessità - è manifestamente infondato e non si confronta con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

posto da: Cierello Umberto nato a Campobasso il 02/08/1992 avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte d'appello di Campobasso dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Umberto Cierello ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 61, n. 2 e 11-quater, 495 cod. pen. (capo A) e 385 cod. pen. (capo B); ritenuto che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'esclusione dello stato di necessità - è manifestamente infondato e non si confronta con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che, in maniera congrua e logica ha indicato gli elementi di fatto sulla scorta dei quali non ha ravvisato la scriminante (rimarcando non solo che, all'atto dell'intervento degli operanti, alla guida del veicolo vi era la compagna dell'imputato, il che, dunque, escludeva la necessità di quest'ultimo di allontanarsi da casa; ma anche che è rimasta un'allegazione del tutto sfornita di prova la necessità di allontanarsi dal paese di residenza); e, nel resto, il ricorso prospetta irritualmente una ricostruzione alternativa, senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) e contiene il mero rimando all'atto diappello rispetto all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; considerato che il secondo motivo - che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato poiché la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando in particolare i numerosi pregiudizi riportati ed escludendo la possibilità di apprezzarne favorevolmente il comportamento processuale; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

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