Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23087/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on stalking charges due to procedural defects and lack of specific evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23087/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed Marco Tripicchio's appeal against his conviction for stalking, citing procedural flaws and insufficient evidence. The defense argued for a violation of the stalking statute and alleged a lack of repeated conduct, but the court found these arguments generic and unsupported by specific proof. Consequently, the appeal was rejected, and Tripicchio was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 612-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals must specifically challenge evidence and legal application; generic complaints or failure to denounce evidence distortion render the appeal inadmissible under Art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
stalking conviction appeal inadmissibility procedural defect generic complaint court costs order applicazione nel tempo alibi prove tardive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 612-bis cod. pen.
Art. 42 cod. pen.
Art. 43 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 124 cod. pen.
art. 612-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 1, n. 28682 del 25/09/2020, S.
Sez. 1, n. 28682 del 25/09/2020, S., Rv.
Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, A.
279726 - 01; Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, A., Rv.
Sez. 5, n. 3884 del 24/06/2021, C.
Sez. 5, n. 3884 del 24/06/2021, C., n.m.; e, sia pure con riferimento ad altre ipotesi delittuose, il cui elemento soggettivo è comunque il dolo generico, Sez.
Sez. 1, n. 1903 del 26/10/2017, Klotz
Sez. 2, n. 24645 del 21/03/2012, Presicce
272046 - 01; Sez. 2, n. 24645 del 21/03/2012, Presicce, Rv.
Sez. 6, n. 48745 del 06/12/2011, Politi
252824 - 01; Sez. 6, n. 48745 del 06/12/2011, Politi, C(2) Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: Tripicchio Marco nato a CETRARO il 12/02/1973 avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Marco Tripicchio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per i delitti di atti persecutori a lui ascritti; considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce il vizio di motivazione, ad avviso della difesa pure apparente, rispetto ai motivi d'appello e la violazione dell'art. 612-bis cod. pen., in particolare in ordine al difetto di una condotta reiterata da parte dell'imputato" e dell'unitarietà teologica di essa - nonché il secondo motivo - che adduce la violazione dell'art. 612-bis cod. pen e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'evento del delitto e all'accertamento del nesso eziologico rispetto all'agire dell'imputato -, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno prospettato, senza neppure denunciare ritualmente il travisamento della prova (che non può essere dedotto mediante il richiamo o il generico compendio di taluni degli elementi in atti) ma offrendo una ricostruzionealternativa qui non consentita (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il terzo motivo - che deduce la violazione di legge degli artt. 42, 43 e 612-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato - è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha attribuito al ricorrente il prescritto dolo, traendolo dalle modalità - patentemente offensive - delle plurime condotte (moleste e minacciose), rimarcando in maniera conforme al diritto pure l'irrilevanza del risentimento nutrito dall'imputato verso gli offesi; difatti, l'elemento soggettivo del delitto di atti persecutori è integrato dal dolo generico («il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte - elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa - potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione»:

Sez. 1, n. 28682 del 25/09/2020, S., Rv. 279726 - 01; Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, A., Rv. 265230 - 01) e sono irrilevanti i motivi per i quali l'agente si determina a porre in essere la condotta tipica (cfr. Sez. 5, n. 3884 del 24/06/2021, C., n.m.; e, sia pure con riferimento ad altre ipotesi delittuose, il cui elemento soggettivo è comunque il dolo generico, Sez. 1, n. 1903 del 26/10/2017 - dep. 2018, Klotz, Rv. 272046 - 01; Sez. 2, n. 24645 del 21/03/2012, Presicce, Rv. 252824 - 01; Sez. 6, n. 48745 del 06/12/2011, Politi, C(2) Rv. 251653 - 01); considerato che il quarto motivo - che lamenta la violazione degli artt. 612-bis, comma 4, e 124 cod. pen., in ragione della tardività della querela di Luigi Maritato - è manifestamento infondato e privo della necessaria specificità, in quanto la sentenza impugnata ha collocato l'ultimo fatto in danno di Luigi Maritato il giorno 15 settembre 2018 (rispetto alla proposizione della querela del 18 settembre 2018); e il ricorso è del tutto assertivo nella parte in cui colloca nel mese di gennaio 2018 il tempo del commesso reato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); rilevato che nulla muta, rispetto a quel che si è esposto, quanto rassegnato nella memoria presentata dal difensore dell'imputato che ha inteso ribadire la fondatezza dell'impugnazione e che, segnatamente in ordine al quarto motivo, non può comunque superare la genericità di quanto prospettato con il 2ricorso, non occorrendo osservare che anche in parte qua contiene censure assertive rispetto alla collocazione nel tempo del fatto dell'imputato; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. P.Q.MDEPOSITATA RCANCIN 23 26 3