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Ordinanza — n. 23086/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and alternative fact reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23086/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Renato Capasso's appeal against the appellate court's confirmation of his conviction for the crime defined in Article 494 of the Penal Code. Capasso argued for procedural flaws in fact-finding and a violation of the statutory elements of the offense, but the court found these arguments failed to propose an alternative fact reconstruction or challenge the evidence. Consequently, the appeal was declared inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, resulting in a conviction for the payment of procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 494 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds do not propose an alternative fact reconstruction or challenge the evidence, but merely restate the lower court's reasoning without specific legal censure.

Parole chiave

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lack of specific legal grounds alternative fact reconstruction inadmissible appeal procedural costs Article 494 Penal Code ammende per infrazione procedurale sanzioni pecuniarie anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 494 cod. pen.
Rilevato che Renato Capasso ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 494 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
268360 — 01), senza confrontarsi effettivamente con la motivazione del provvedimento impugnato; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod.
art. 494 cod. pen
Rilevato che Renato Capasso ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 494 cod.
art. 616 cod. proc. pen
268360 — 01), senza confrontarsi effettivamente con la motivazione del provvedimento impugnato; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

posto da: Capasso Renato nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 15/03/1968 avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Renato Capasso ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce il vizio di motivazione in ordine all'attribuzione del fatto all'imputato (segnatamente, con riguardo alle modalità di sottoscrizione da parte sua del contratto in discorso, all'apprezzamento di quanto rassegnato dalla persona offesa e alla rilevanza del consenso di quest'ultima, alla commistione tra profili penali e civili) - e che il secondo motivo - che lamenta la violazione dell'art. 494 cod. pen. in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato -, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno prospettato, senza neppure denunciare il travisamento della prova, una ricostruzione alternativa qui non consentita (Sez. 2, n. 46288 del28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01), senza confrontarsi effettivamente con la motivazione del provvedimento impugnato; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. P.Q.M