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Ordinanza — n. 23084/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against non-appealable criminal civil party exclusion order and awards costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23084/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Verti Assicurazioni S.p.a. against an exclusion order issued by the GIP of the Bergamo Tribunal. The appellant argued the order was functionally abnormal and violated procedural and civil codes, but the court ruled that such exclusion orders are non-appealable and cannot be deemed abnormal when they merely close the civil relationship within the criminal trial. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 1916 cod. civ.: Exclusion orders of the civil party in criminal proceedings are non-appealable and do not constitute an abnormal exercise of judicial power unless they violate existing laws or lack legal basis.

Parole chiave

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non-appealable order civil party exclusion criminal procedure code abnormal exercise of power procedural costs Cassation Court inadmissible appeal motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
286364 - 01); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Art. 74 cod. proc. pen.
Art. 1916 cod. civ.
e dell'art. 1916 cod. civ. - è inammissibile in quanto, l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è inoppugnabile (cfr.
art. 1916 cod. civ
e dell'art. 1916 cod. civ.
art. 616 cod. proc. pen
286364 - 01); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 19/05/1999, Pediconi
Sez. U, n. 12 del 19/05/1999, Pediconi, Rv.
Sez. 2, n. 45622 del 14/09/2017, Gervasi
Sez. 2, n. 45622 del 14/09/2017, Gervasi, Rv.
Sez. 7, ord. n. 10880 del 11/10/2012, Restivo
271155 - 01; Sez. 7, ord. n. 10880 del 11/10/2012, Restivo, Rv.
Sez. 1, n. 34843 del 26/09/2025, F.
Sez. 1, n. 34843 del 26/09/2025, F., Rv.
Sez. 4, n. 17697 del 09/04/2024, Gasparrini
Sez. 4, n. 17697 del 09/04/2024, Gasparrini, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

posto da: Verti Assicurazioni S.p.a. parte offesa nel procedimento nei confronti di: Folino Michele nato a LECCO il 16/02/1974 Biava Mirko nato a LECCO il 15/12/1975 avverso l'ordinanza del 31/10/2025 del GIP TRIBUNALE di Bergamo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Verti Assicurazioni S.p.A., costituitasi parte civile nel procedimento penale nei confronti di Michele Folino, ricorre avverso l'ordinanza in data 31 ottobre 2025 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Bergamo ne ha disposto l'esclusione; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia l'abnormità funzionale dell'ordinanza e la violazione degli artt. 74 e ss. cod. proc pen. e dell'art. 1916 cod. civ. - è inammissibile in quanto, l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è inoppugnabile (cfr. Sez. U, n. 12 del 19/05/1999, Pediconi, Rv. 213858 - 01;

Sez. 2, n. 45622 del 14/09/2017, Gervasi, Rv. 271155 - 01; Sez. 7, ord. n. 10880 del 11/10/2012, Restivo, Rv. 255150 - 01); inoltre, l'ordinanza impugnata non può definirsi abnorme in quanto nel caso di specie viene dedottol'erroneo esercizio di un potere attribuito al giudice (cfr. Sez. 1, n. 34843 del 26/09/2025, F., Rv. 288669 - 01), che non determina alcuna stasi del procedimento poiché «chiude definitivamente il rapporto processuale civile davanti al giudice penale esaurendone gli effetti» (per tutte, Sez. 7, ord. n. 10880/2012, cit.); né ricorrono i presupposti nella specie per ritenerla «caratterizzata da un contenuto di assoluta singolarità, tale da risultare "extra-vagante" rispetto al sistema processuale», a differenza di quanto affermato da questa Corte nel caso di un'ordinanza di esclusione della parte civile emessa in applicazione di norme non ancora entrate in vigore (cfr.

Sez. 4, n. 17697 del 09/04/2024, Gasparrini, Rv. 286364 - 01); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. P.Q.MForeitw Marea 2