Cassation Court dismisses appeal against non-appealable criminal civil party exclusion order and awards costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Verti Assicurazioni S.p.a. against an exclusion order issued by the GIP of the Bergamo Tribunal. The appellant argued the order was functionally abnormal and violated procedural and civil codes, but the court ruled that such exclusion orders are non-appealable and cannot be deemed abnormal when they merely close the civil relationship within the criminal trial. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 1916 cod. civ.: Exclusion orders of the civil party in criminal proceedings are non-appealable and do not constitute an abnormal exercise of judicial power unless they violate existing laws or lack legal basis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: Verti Assicurazioni S.p.a. parte offesa nel procedimento nei confronti di: Folino Michele nato a LECCO il 16/02/1974 Biava Mirko nato a LECCO il 15/12/1975 avverso l'ordinanza del 31/10/2025 del GIP TRIBUNALE di Bergamo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Verti Assicurazioni S.p.A., costituitasi parte civile nel procedimento penale nei confronti di Michele Folino, ricorre avverso l'ordinanza in data 31 ottobre 2025 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Bergamo ne ha disposto l'esclusione; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia l'abnormità funzionale dell'ordinanza e la violazione degli artt. 74 e ss. cod. proc pen. e dell'art. 1916 cod. civ. - è inammissibile in quanto, l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è inoppugnabile (cfr. Sez. U, n. 12 del 19/05/1999, Pediconi, Rv. 213858 - 01;
Sez. 2, n. 45622 del 14/09/2017, Gervasi, Rv. 271155 - 01; Sez. 7, ord. n. 10880 del 11/10/2012, Restivo, Rv. 255150 - 01); inoltre, l'ordinanza impugnata non può definirsi abnorme in quanto nel caso di specie viene dedottol'erroneo esercizio di un potere attribuito al giudice (cfr. Sez. 1, n. 34843 del 26/09/2025, F., Rv. 288669 - 01), che non determina alcuna stasi del procedimento poiché «chiude definitivamente il rapporto processuale civile davanti al giudice penale esaurendone gli effetti» (per tutte, Sez. 7, ord. n. 10880/2012, cit.); né ricorrono i presupposti nella specie per ritenerla «caratterizzata da un contenuto di assoluta singolarità, tale da risultare "extra-vagante" rispetto al sistema processuale», a differenza di quanto affermato da questa Corte nel caso di un'ordinanza di esclusione della parte civile emessa in applicazione di norme non ancora entrate in vigore (cfr.
Sez. 4, n. 17697 del 09/04/2024, Gasparrini, Rv. 286364 - 01); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. P.Q.MForeitw Marea 2