Italian Supreme Court dismisses appeal for attempted theft due to generic merit arguments and lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal by Mauro Surace inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Surace challenged a second-instance conviction for aggravated attempted theft, arguing the lower court failed to apply the non-punishment clause of Article 131-bis and reduce the penalty. The court rejected these claims as generic merit arguments rather than valid legal challenges, ruling that the appeal lacked the specific legal grounds required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal must cite specific legal grounds; generic assertions regarding the merits or alternative sentencing evaluations do not constitute a valid challenge to the second-instance judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: Surace Mauro nato a MILANO il 22/08/1982 avverso la sentenza del 29/09/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Mauro Surace ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna tentato furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. e alla mancata riduzione della pena per il tentativo nella misura massima - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta con asserti del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito (cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favoredella Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.M