Ordinanza — n. 23082/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnato a CALTANISSETTA il 29/07/1955 Beliamo Salvatore nato a CALTANISSETTA il 18/01/1958 avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini; Rilevato che Umberto Bellomo e Salvatore Bellomo ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ne ha confermato la condanna per furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Bellomo - che denuncia il vizio di motivazione, ad avviso della difesa pure apparente, in ordine al dolo del delitto (fondato su un automatismo) - è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi di fatto (segnatamente le dichiarazioni della sorella degli imputati e del tecnico incarico di svolgere attività professionale in relazione all'immobile de quo, oltre alla presenza in loco dello stesso imputato al momento dell'accesso dei tecnici dell'ente erogatore) sulla scorta dei quali ha tratto la sussistenza anche in capo al medesimo Salvatore Bellomo (che avevano con ilfratello il godimento del bene successivamente alla morte del padre) il prescritto elemento soggettivo; considerato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Umberto Bellomo - che adduce il vizio di motivazione, anche per "travisamento dei fatti" - non contiene una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto ma si limita, con assunti patentemente generici, a reiterare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, finendo col prospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto; ((Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23082/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato a CALTANISSETTA il 29/07/1955 Beliamo Salvatore nato a CALTANISSETTA il 18/01/1958 avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Umberto Bellomo e Salvatore Bellomo ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ne ha confermato la condanna per furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Bellomo - che denuncia il vizio di motivazione, ad avviso della difesa pure apparente, in ordine al dolo del delitto (fondato su un automatismo) - è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi di fatto (segnatamente le dichiarazioni della sorella degli imputati e del tecnico incarico di svolgere attività professionale in relazione all'immobile de quo, oltre alla presenza in loco dello stesso imputato al momento dell'accesso dei tecnici dell'ente erogatore) sulla scorta dei quali ha tratto la sussistenza anche in capo al medesimo Salvatore Bellomo (che avevano con ilfratello il godimento del bene successivamente alla morte del padre) il prescritto elemento soggettivo; considerato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Umberto Bellomo - che adduce il vizio di motivazione, anche per "travisamento dei fatti" - non contiene una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto ma si limita, con assunti patentemente generici, a reiterare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, finendo col prospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto; ((Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01;
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presi c fnteGiovanni Francolini Maria Teresa Belmonte • DEPOSITATA IN CANI' 21 2026 Uj StMliS 2