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Ordinanza — n. 23081/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for aggravated theft due to lack of specific factual arguments in the grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23081/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments lacked specificity and merely reiterated the lower court's reasoning without engaging with the provided motivation. The appellant challenged the conviction for aggravated theft and the denial of general mitigating circumstances, but failed to demonstrate how the appellate court's findings were legally flawed. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and do not confront the motivation of the contested decision, merely repeating the complaints raised in the appeal act.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity violation of law aggravated theft court costs general mitigating circumstances appellate review prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
271269 - 01): ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
Art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
270088) - avvicinando la persona offa con un pretesto ed utilizzando un panno per dissimulare la propria azione furtiva; - e, quanto al trattamento sanzionatorio, ha indicato in particolare nelle condanne riportate dall'imputato l'elemento tra quelli previsti dall'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
270088) - avvicinando la persona offa con un pretesto ed utilizzando un panno per dissimulare la propria azione furtiva; - e, quanto al trattamento sanzionatorio, ha indicato in particolare nelle condanne riportate dall'imputato l'elemento tra quelli previsti dall'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
271269 - 01): ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

n ROMANIA il 15/07/2002 avverso la sentenza del 15/09/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolinì;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Ibo Izet ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per tentato furto aggravato; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, ad avviso della difesa pure apparente, in relazione alla sussistenza del reato (segnatamente dell'impossessamento e della sottrazione della res) - e il secondo motivo - che lamenta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, pure apparente, in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen. - e il terzo motivo di ricorso - che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione - sono privi di specificità poiché non si confrontano con la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, limitandosi a reiterare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, finendo col zvprospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto; e ciò a fronte di una motivazione congrua, logica e conforme al diritto, che: - ha dato conto dell'idoneità e univocità dell'azione (interrotta dall'intervento di terzi) nonché del fatto che «l'agente [ha] posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res» (Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088) - avvicinando la persona offa con un pretesto ed utilizzando un panno per dissimulare la propria azione furtiva; - e, quanto al trattamento sanzionatorio, ha indicato in particolare nelle condanne riportate dall'imputato l'elemento tra quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderante nell'esercizio del proprio potere discrezionale (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01): ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il r P.Q.MDePOSITATA 11.4 CANCq:, 2 2o26 2