Cassation court dismisses appeal for false declaration of identity, ruling the document type argument lacks specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Atef Allaya inadmissible for failing to specifically address the lower court's reasoning regarding the false declaration of identity. The appellant argued that the German duldung document was incorrectly classified as an identification document, but the court found this claim manifestly unfounded and lacking specificity. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for the evident inadmissibility of the challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the qualification of a document as an identification document is inadmissible if it does not specifically confront the court's reasoning on the false declaration of generalities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: Allaya Atef nato in TUNISIA il 21/05/1994 avverso la sentenza del 02/10/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Atef Allaya ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495, comma 1, cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 495 cod. pen. per l'errata qualificazione del documento tedesco (duldung) come documento di identificazione - è manifestamente infondato e privo di specificità poiché, non confrontandosi con la motivazione del provvedimento impugnato, atteso che l'imputato è stato condannato per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. per la falsa dichiarazione resa sulle proprie generalità, prifilo rispetto al quale non rileva ex se il documento (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento Vfdelle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.M2026 2