Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic merit arguments rather than valid legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Andrea Radaelli inadmissible, confirming his conviction for simple bankruptcy. The appellant's sole ground was a generic challenge to the lower court's merit assessment, which the court deemed insufficient to constitute a valid legal objection. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. b, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely proposes an alternative assessment of facts or merit without raising specific legal vices, as such arguments do not meet the requirements for admissibility under the code of criminal procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato a MILANO il 06/12/1989 avverso la sentenza del 01/10/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Andrea Radaelli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per bancarotta semplice; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsività - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta con asserti del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), il che rende superflua ogni ulteriore osservazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favoredella Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibil P.Q.M