Italian court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction for lack of effective legal challenge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the appeal filed by Valeria Elena Maria Milanesi against her conviction for fraudulent bankruptcy. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence and ignored her defense regarding her contribution to the fraudulent scheme. The court ruled that the appellate judgment merely offered an alternative factual reconstruction rather than effectively challenging the lower court's reasoning, thus failing to meet the threshold for a valid appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellate court's judgment does not contain effective legal censure but instead provides a new factual assessment not permitted by the appeal's scope.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a Elena Maria nato a MILANO il 19/05/1962 avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Valeria Elena Maria Milanesi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e da operazioni dolose; considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce il vizio di motivazione, per il travisamento dei fatti ed omessa considerazione di elementi di prova ed elementi di difesa, segnatamente nella parte relativa al contributo casuale da parte dell'imputata alla bancarotta distrattiva - e il secondo motivo - che denuncia il vizio di motivazione, anche per travisamento ed omessa considerazione di elementi di prova e di difesa, in ordine al contributo causale dell'imputata segnatamente alla bancarotta distrattiva - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno indicato elementi di fatto offrendone un apprezzamento di merito e, dunque, non hanno denunciato effettivamente il travisamento della prova né il vizio di motivazione ma hanno offerto una ricostruzione alternativa qui non consentita (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01);ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. P.Q.M