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Ordinanza — n. 23075/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for false reporting to police, ruling procedural defects insufficient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23075/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for false reporting to the police. The appellant argued violations regarding the objective elements of the crime and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found these grounds manifestly unfounded and lacking specificity. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 496 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a conviction for false reporting is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or lack specific factual basis, resulting in the rejection of the appeal and the imposition of costs.

Parole chiave

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false reporting to police inadmissible appeal generic mitigating circumstances objective elements of crime court costs and fine falsa dichiarazione della parte false indicazioni su attività commerciali guida in stato di inattitudine

Disposizioni normative citate

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Art. 496 cod. pen.
Rilevato che Fabio Gavioli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 496 cod.
Art. 49 cod. pen.
Rilevato che Fabio Gavioli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 496 cod.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
271269 - 01), ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna deIN ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 496 cod. pen
Rilevato che Fabio Gavioli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 496 cod.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
271269 - 01), ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, Mazzarella
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

posto da: Gaviolí Fabio nato a COMO il 24/10/1971 avverso la sentenza del 11/06/2025 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Fabio Gavioli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta la violazione della legge penale in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato - è manifestamente infondato in quanto, per quel che qui rileva, l'inidoneità dell'azione - rilevante ai sensi dell'art. 49, comma secondo, cod. pen. - ricorre in presenza di un'inefficacia assoluta, intrinseca ed originaria della condotta a produrre, sotto il profilo potenziale, l'evento consumativo, da valutarsi, ex ente e in concreto, in rapporto alla condotta originaria dell'agente, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ivi comprese le eventuali cautele poste in essere dalla persona offesa, e dai risultati ottenuti e in generale da ogni fattore estraneo che in concreto abbia impedito la lesione dell'interesse giuridico protetto (cfr.

Sez. 1, n. 870 del17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085); nel caso in esame, l'imputato - fermato per una condotta di guida pericolosa - ha fornito più volte generalità false alla Polizia locale (non ha esibendo loro documento di identità), dichiarandole solo in un secondo momento (all'arrivo dei Carabinieri); considerato che il secondo motivo - che denuncia la violazione della legge penale con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato e privo di specificità, poiché non si confronta con la congrua motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, che ha fondato il diniego di esse anzitutto nei precedenti penali dell'imputato, così dando conto in maniera congrua e logica dell'elemento rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. considerato preponderante nell'esercizio del potere discrezionale riservato al giudice di merito (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna deIN ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.M