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Ordinanza — n. 23073/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on false health card, ruling alteration affected document function.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23073/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for forgery. The appellant argued the false health card was harmless, but the court found the removal of microchip data altered the document's communicative function. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 477-482 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The crime of false document exists when the infidelity alters the document's communicative function; mere theoretical irrelevance does not exclude criminal liability if the alteration affects the data's integrity within the document's context.

Parole chiave

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false document health card forgery microchip alteration inadmissible appeal criminal liability document function court costs ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 477-482 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
243897 - 01); nel caso di specie, come si trae già dalla pronuncia di primo grado, la contraffazione ha alterato la funzione documentale della tessera rispetto ai dati contenuti nel microchip da essa rimosso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
243897 - 01); nel caso di specie, come si trae già dalla pronuncia di primo grado, la contraffazione ha alterato la funzione documentale della tessera rispetto ai dati contenuti nel microchip da essa rimosso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, Ventriglia
Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca
Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino
241936) ossia quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) non esplichino effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv.
Sez. 5, n. 25469 del 16/04/2009, Spagnoli
pure Sez. 5, n. 25469 del 16/04/2009, Spagnoli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
Sez. 5, n. 2809/2014
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Testo completo

è nato a PALERMO il 10/06/1981 avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giosuè Mistretta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 477-482 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla dedotta inoffensività del fatto - è generico e manifestamente infondato, atteso che: - nel caso in esame, quanto alla grossolanità del falso, la Corte di merito in maniera congrua e logica ha evidenziato come la contraffazione della tessera sanitaria non fosse percepibile con immediatezza ma sia stata compiutamente acclarata a seguito degli accertamenti della polizia scientifica; e il ricorso sul punto contiene censure generiche, che si sostanziano nella reiterazione di quanto già prospettato con il gravame; - quanto al falso innocuo, per giurisprudenza consolidata, «in tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele --)44attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto» (Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, dep. 2014, Ventriglia, Rv. 258946 - 01);

«il falso innocuo (o inutile o superfluo)» sussiste «quando la condotta, pur incidendo sul significato letterale di un atto (falso ideologico) o di un documento (falso materiale), non incide sul suo significato di comunicazione, così come esso si manifesta nel contesto, anche normativo, della formazione e dell'uso, effettivo o potenziale, dell'oggetto (Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936); in altri termini, la punibilità del falso è esclusa, per inidoneità dell'azione, tutte le volte in cui esso appaia del tutto irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, perché non ne modifica il senso oppure si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, cioè non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico (Sez. 5, n. 2809/2014, cit.; cfr. pure Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936) ossia quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) non esplichino effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395; cfr. pure Sez. 5, n. 25469 del 16/04/2009, Spagnoli, Rv. 243897 - 01); nel caso di specie, come si trae già dalla pronuncia di primo grado, la contraffazione ha alterato la funzione documentale della tessera rispetto ai dati contenuti nel microchip da essa rimosso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il P.Q.MCAND• F1A / 7 23 G 026 Ftinziozn Mania De 5