Criminal appeal dismissed for generic grounds violating procedural rules and requiring payment of court costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Davide Andreotti inadmissible due to its generic nature and failure to substantiate legal violations. Andreotti argued for the reinstatement of charges and penalties, but the appellate court had already dismissed them based on prescription and reduced the sentence. The Supreme Court rejected these assertions as mere assertions lacking factual correlation, ordering Andreotti to pay court expenses and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 116 cod. proc. pen.: An appeal must be specific and substantiated; generic allegations asserting legal violations without factual correlation render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: Andreotti Davide nato a ROMA il 12/04/1974 avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d'appello di Perugia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Davide Andreotti ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, esclusa la recidiva infraquinquennale ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi A), B), C) ed F) della rubrica, per essere i medesimi estinti per intervenuta prescrizione, e ha ridotto la pena a lui irrogata per i reati di cui ai capi D) ed E); considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione ed erronea applicazione della legge penale e l'insufficienza ed illogicità della motivazione -, è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.MGiovanni Francolini Maria Ter à o e ; DEPOSITATA IN CAN( PRA 026 2