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Ordinanza — n. 23071/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as new ground is inadmissible and generic, ordering costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23071/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was new and generic, failing to meet the strict requirements for admissibility. Festim Boraj argued for generic mitigating circumstances, but the court found the issue could not be raised for the first time at this stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay all procedural costs and legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are new and generic, as the Supreme Court cannot review issues the lower court correctly omitted without specific devolution.

Parole chiave

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inadmissible appeal new grounds generic grounds procedural costs cassation review ritiro della domanda di revisione cosa generica motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez.
Art. 616, cod. proc. pen.
606, comma 3, cit.); il che esime dal dilungarsi per rimarcarne la genericità e, dunque, l'inidoneità a costituire una rituale censura di legittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
606, comma 3, cit.); il che esime dal dilungarsi per rimarcarne la genericità e, dunque, l'inidoneità a costituire una rituale censura di legittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica
269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica; con riferimento alla violazione di legge cfr.
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L.
Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L. Rv.
Sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015, Murgia
279514 - 01; Sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015, Murgia, Rv.
Sez. 2, n. 8230 del 18/04/1996, Sicco
già Sez. 2, n. 8230 del 18/04/1996, Sicco, Rv.
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Testo completo

to a (ALBANIA) il 24/11/1975 avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Festim Boraj ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen.; rilevato che l'unico motivo di ricorso - che deduce il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza - è inedito e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017,Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); il che esime dal dilungarsi per rimarcarne la genericità e, dunque, l'inidoneità a costituire una rituale censura di legittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; e che l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Andrea Rainone (cfr. memoria in data 28 novembre 2023), che si stima equo liquidare in complessivi euro 800,00, oltre accessori di legge; ritenuto, infine, che non deve disporsi la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile poiché dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione, relativa al solo giudizio di bilanciamento tra le circostanze, non avrebbe potuto derivarle alcun pregiudizio e, dunque, non aveva interesse a formulare proprie conclusioni, con la conseguenza che non ha titolo alla rifusione delle spese processuali (cfr.

Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L. Rv. 279514 - 01; Sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015, Murgia, Rv. 262626 - 01; cfr. già Sez. 2, n. 8230 del 18/04/1996, Sicco, Rv. 205616 - 01); P. Q. M. Dichiara P.Q.MGiovanni Francolini Maria . r DEPOSITATA IN CAN,— 23 G 9 FtiorffiCg Marzi La- 2