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Ordinanza — n. 23069/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic merit arguments and failure to cite specific legal provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23069/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant failed to provide specific legal grounds for the appeal, instead offering generic alternative factual reconstructions and merit-based arguments without citing relevant articles. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary formal requirements to proceed to a substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma q, lett. c) ed e) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to cite specific legal provisions violated and instead offers generic merit-based arguments or alternative factual reconstructions without challenging the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic merit arguments failure to cite law court costs order criminal procedure appeal ammende per infrazione procedurale oltraggio alla corte condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma q, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
e rideterminato la pena; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 606, comma q, lett.
Art. 43 cod. pen.
pen., in relazione all'art. 43 cod. pen. per mancanza degli elementi costitutivi del reato, ivi compreso dell'elemento soggettivo, nonché all'art.
Art. 56 cod. pen.
per mancanza degli elementi costitutivi del reato, ivi compreso dell'elemento soggettivo, nonché all'art. 56 cod.
Art. 133 cod. pen.
Art. 163 cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
certificato penale); -il terzo motivo - che adduce la violazione dell'art. 131 bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 614 cod. pen
Rilevato che Cornelia Bianca Campean ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti dell'imputata in ordine al reato di cui all'art. 614 cod. pen.
art. 494 cod. pen
(capo A della rubrica) per mancanza della condizione di procedibilità, ha riqualificato il fatto di cui al capo B sub specie dell'art. 494 cod. pen.
art. 43 cod. pen
pen., in relazione all'art. 43 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a Bianca nato a JUD Ci DEJ (ROMANIA) il 22/11/1986 avverso la sentenza del 16/09/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Cornelia Bianca Campean ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti dell'imputata in ordine al reato di cui all'art. 614 cod. pen. (capo A della rubrica) per mancanza della condizione di procedibilità, ha riqualificato il fatto di cui al capo B sub specie dell'art. 494 cod. pen. e rideterminato la pena; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 606, comma q, lett.

c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 43 cod. pen. per mancanza degli elementi costitutivi del reato, ivi compreso dell'elemento soggettivo, nonché all'art. 56 cod. pen. - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttaviacensurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il secondo motivo - che lamenta la violazione degli artt. 133 e 163 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della penale e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena -, lungi dal contenere rituali censure di legittimità, prospetta con asserti patentemente generici un alternativo apprezzamento di merito, e - quanto alla sospensione condizionale - è manifestamene infondato in quanto l'imputata ha già fruito due volte del benefico (cfr. certificato penale); -il terzo motivo - che adduce la violazione dell'art. 131 bis, cod. pen. e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dalla norma appena richiamata - si affida a enunciati patentemente assertivi, inidonei a costituire una censura di legittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichia P.Q.MGiovanni Francolini Maria Te 2