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Ordinanza — n. 23068/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated theft due to lack of specific legal grounds and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23068/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and legal fees. The appellant's sole ground was a generic challenge to the lower court's reasoning regarding aggravated theft, which merely repeated previously rejected arguments without new legal censure. The court rejected this because the appeal failed to provide specific legal grounds required for a cassation review and sought an impermissible re-evaluation of the facts.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 624 c.p.: The appeal must contain specific legal grounds; generic repetition of rejected arguments constitutes inadmissibility, resulting in a loss of the appeal and an order to pay costs.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal generic legal grounds aggravated theft procedural costs cassation review limits furto di lieve entità imputazione di furto reato flagrante

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
268360 - 01); ritenuto, pertanto, che: - deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 624 c.p.
Rilevato che Salvatore Liotta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la penale responsabilità per reati di furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 624 cod.
art. 624 cod. pen
Rilevato che Salvatore Liotta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la penale responsabilità per reati di furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 624 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
268360 - 01); ritenuto, pertanto, che: - deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
254584 - 01), sollecitando un alternativo apprezzamento di merito non consentito in questa sede (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

e nato a Biancavilla il 23/05/1974 avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Salvatore Liotta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la penale responsabilità per reati di furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 624 cod. pen. lungi dal contenere rituali censure di legittimità, reitera per il tramite di enunciati generici il medesimo ordine di censure già disatteso dalla Corte territoriale (la quale ha evidenziato che sia stato l'imputato a fruire indebitamente dell'erogazione idrica) (cfr.

Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), sollecitando un alternativo apprezzamento di merito non consentito in questa sede (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto, pertanto, che: - deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; - e l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si stima equo liquidare in complessivi euro 1800,00, oltre accessori di legge (cfr. memoria e comparsa conclusionale della Acoset S.p.A.;

P.Q.M