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Ordinanza — n. 23067/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction for generic legal arguments and lack of specific motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23067/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for fraudulent bankruptcy but failed to provide specific legal censure or rigorous proof of evidence misinterpretation. The court rejected these generic arguments, noting the lower court correctly applied established law regarding the concrete danger inherent in the crime and the lack of specific grounds for leniency.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 595 cod. pen.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the appellant merely reiterates generic allegations without specific legal censure or rigorous proof of error, and if the lower court's reasoning is not vitiated by a lack of motivation regarding mitigating circumstances.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic legal arguments lack of specific motivation fraudulent bankruptcy court costs and fine procedural default concrete danger crime ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 219, ultimo comma, legge fall.
della rubrica) e ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva (capo 1.), riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fall.
Art. 595 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini
Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, Zaccaria
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

nzo nato a Catania il 21/11/1961 avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Vincenzo Timoniere ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per ìl delitto di bancarotta semplice (così riqualificato il fatto a lui ascritto al capo 2. della rubrica) e ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva (capo 1.), riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fall. e rideterminando la pena; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale in relazione all'affermazione dì responsabilità dell'imputato per la bancarotta distrattiva - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata, senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il generico compendio di talune delle risultanze acquisite:

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016,Musa, Rv. 268360 - 01), anche in relazione all'elemento soggettivo; è manifestamente infondato nella parte in cui prospetta il difetto di un nesso tra la distrazione e il fallimento, data la natura di reato di pericolo concreto della bancarotta fraudolenta per distrazione (come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità: Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437 - 01; Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016 - dep. 2017, Zaccaria, Rv. 269019 - 01), non censurando per vero il fatto - esposto dalla Corte di merito - che le somme in discorso siano state sottratte alla disponibilità della società quando essa era già in una situazione di dissesto;

è generico in relazione alla sussistenza del prescritto dolo generico (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il secondo motivo- che lamenta il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche - difetta della necessaria specificità poiché non muove puntuali censure a quanto esposto al riguardo dalla Corte territoriale (la quale ha escluso elementi passibili di positiva valutazione, anche rispetto al comportamento processuale dell'imputato genericamente dedotto con l'atto di appello), limitandosi a reiterare assertivamente il medesimo ordine di allegazioni già disattese (richiamando genericamente la sentenza di primo grado e l'assenza di precedenti penali, elemento ex se insufficiente); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara P.Q.M