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Ordinanza — n. 23065/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on fraud bankruptcy charges due to manifestly unfounded arguments and procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23065/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of criminal law and insufficient reasoning regarding asset misappropriation, but the appellate court had already adequately addressed the lack of evidence for the missing equipment. The Supreme Court rejected these claims as manifestly unfounded and generic, noting the lower court properly exercised its discretion on mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 219 comma 1 legge fall.: The appeal is inadmissible when the appellant merely proposes a different factual appreciation without denouncing a complete distortion of evidence or when the arguments are manifestly unfounded and generic regarding sentencing discretion.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility fraudulent bankruptcy liability manifestly unfounded arguments procedural costs and fine discretionary sentencing review ammende per infrazione procedurale allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 219 comma 1 legge fall.
Art. 133 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

posto da: Rosati Luciano nato a Siderno il 03/03/1961 avverso la sentenza del 26/06/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Luciano Rosati ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che - per quel che qui rileva - in parziale riforma la sentenza di primo grado, ne ha confermato in parte qua la penale responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale, escludendo l'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. e rideterminando la pena; considerato che con il primo motivo - che deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, segnatamente in relazione all'affermazione di responsabilità per la distrazione delle immobilizzazioni materiali - e il secondo motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in ordina all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente - sono manifestamente infondati in quanto la Corte di merito, in maniera adeguata rispetto alla prospettazione contenuta nell'atto di appello, ha dato conto del mancato rinvenimento delle attrezzature e degli altri beni ammortizzabili (evidenziando come l'appostazione degli stessi in bilancio deponesse per la disponibilità di essi in capo alla fallite, a fronte della mara allegazione del furto, in alcun modo suffragata dalla difesa); e il ricorso finisce colprospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto, senza denunciare compiutamente il travisamento della prova (che non può essere dedotto con il richiamo o il compendio parcellizzato di taluni elementi in atti: cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il terzo motivo - che lamenta la violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al contenimento della pena nel minimo - è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica, e dunque insindacabile, degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), dando conto del precedente da lui riportato, della gravità non modesta del fatto e dell'essenza di elementi passibili di favorevole apprezzamento; e il ricorso prospetta anche sul punto, con enunciati assertivi, una diversa valutazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il r P.Q.MIl Consigliere estensore Il Pt7OidenteGiovanni Francolini Maria T~B`e-1119-1 , r r DEPOSITATA Wi CAN