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Ordinanza — n. 23063/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for aggravated theft due to untimely submission of defense memorandum.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23063/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed Liborio Sciortino's appeal against his conviction for aggravated theft. The court found the defense memorandum submitted on February 17, 2026, untimely as it exceeded the fifteen-day deadline required before the hearing. Consequently, the appeal was declared inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, resulting in the conviction's confirmation and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A defense memorandum submitted after the expiration of the fifteen-day period prior to the hearing is inadmissible, leading to the dismissal of the appeal and the imposition of costs.

Parole chiave

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untimely defense memorandum fifteen day deadline inadmissible appeal aggravated theft conviction court costs imposition peggioramento di uno stato anteriore reati contro la famiglia aumento del contributo di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
606, comma 3, cit.); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
606, comma 3, cit.); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello
Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv.
Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea
Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv.
Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R.
281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv.
Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S.
276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv.
Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica
269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica; con riferimento alla violazione di legge cfr.
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

posto da: Sciortino Liborio nato a CHIVASSO il 20/04/1973 avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Liborio Sciortino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata, nell'interesse dell'imputato, il 17 febbraio 2026 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 25 febbraio 2026, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr.

Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01);rilevato che l'unico motivo di ricorso — che denuncia la violazione dell'art. 61 n. 11 cod. pen.— è inedito e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;

Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. P.Q.M