Italian Supreme Court dismisses appeal for aggravated theft due to untimely submission of defense memorandum.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed Liborio Sciortino's appeal against his conviction for aggravated theft. The court found the defense memorandum submitted on February 17, 2026, untimely as it exceeded the fifteen-day deadline required before the hearing. Consequently, the appeal was declared inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, resulting in the conviction's confirmation and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 611, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A defense memorandum submitted after the expiration of the fifteen-day period prior to the hearing is inadmissible, leading to the dismissal of the appeal and the imposition of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: Sciortino Liborio nato a CHIVASSO il 20/04/1973 avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Liborio Sciortino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata, nell'interesse dell'imputato, il 17 febbraio 2026 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 25 febbraio 2026, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr.
Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01);rilevato che l'unico motivo di ricorso — che denuncia la violazione dell'art. 61 n. 11 cod. pen.— è inedito e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. P.Q.M