Italian Supreme Court dismisses appeal for aggravated burglary, citing lack of legal grounds and generic merit arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-punishment under specific criminal code articles and requested generic mitigating circumstances, but the lower court had already found the evidence sufficient to prove forced entry and abandonment due to other people's presence. The court rejected these claims as reiterating disallowed allegations and offering only generic merit-based challenges without specific legal violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, comma 3; Art. 49, comma 2; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals reiterating disallowed allegations or offering generic merit-based challenges without specific legal violations are inadmissible, resulting in the appellant's liability for procedural costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
an (alias Memed Gardijan) nato in MACEDONIA il 22/03/1996 avverso la sentenza del 14/10/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Gardijan Krasnikj ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto in abitazione; considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, segnatamente per il mancato riconoscimento della non punibilità dell'imputato ex artt. 56, comma 3, e 49, comma 2, cod. pen.- reitera le allegazioni disattese dalla Corte di merito, la quale ha evidenziato che l'imputato ha tentato di entrare nella casa della persona offesa forzando una finestra e si è allontanato solo per la presenza di altre persone, così rendendo un motivazione congrua, logica e conforme al diritto che non può dirsi ritualmente censurata dall'impugnazione che finisce col perorare un diverso apprezzamento del compendio probatorio, senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr.
Sez.2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta con assedi del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.MIN CANC-Ft. 26 2