Italian Supreme Court dismisses appeal for aggravated theft due to procedural time limits and generic arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant failed to submit a supplementary memorandum within the strict fifteen-day deadline required by law before the hearing. Furthermore, the court rejected the substantive arguments as generic repetitions of previously dismissed claims without new evidence or logical reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 611, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if a supplementary memorandum is filed after the statutory deadline, and generic arguments lacking specific factual rebuttal or logical coherence do not constitute valid grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: Libra Alessandro nato a AGRIGENTO il 20/10/1976 avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Alessandro Libra ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la penale responsabilità per il delitto furto aggravato; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata, nell'interesse dell'imputato, il 16 febbraio 2026 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 25 febbraio 2026, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr.
Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); considerato che il primo motivo - che la violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione circa l'affermazione di penale responsabilitàdell'imputato - e il secondo motivo di ricorso - che lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. - lungi dal contenere compiute censure di legittimità al provvedimento impugnato, reiterano le allegazioni già disattese - per il tramite di un'argomentazione congrua e logica - dalla Corte di merito e si affidano ad asserti generici, senza neppure addurre il travisamento della prova, prospettando un alternativo apprezzamento (cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.M