Italian Supreme Court dismisses appeal for attempted theft due to improper civil settlement procedures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance acquittal on attempted theft, arguing violations of specific criminal and procedural articles. The court rejected these claims, holding that a valid settlement requires the actual deposit of funds to allow the victim to evaluate compensation, which was not demonstrated here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 162-ter cod. pen.; Art. 529 cod. proc. pen.; Art. 1209 et seq. cod. civ.: An offer of compensation constitutes true resipiscence only if the sum is actually deposited and made available to the victim for their autonomous decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: Moraca Ruana nato a Mugnano Di Napoli il 23/06/1994 avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Moraca Ruana ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in riforma della sentenza di primo grado, la ha assolta dall'imputazione di tentato furto per particolare tenuità del fatto; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia niet la violazione di degli artt. 162-ter cod. pen. e 529 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione - è manifestamente infondato, in quanto - come correttamente osservato dalla sentenza impugnata - anche rispetto all'estinzione del reato per condotte riparatorie deve ritenersi che, nel caso in cui la persona offesa non abbia accettato il risarcimento del danno, occorre che l'imputata abbia proceduto nelle forme dell'offerta reale di cui agli artt. 1209 e ss. cod. civ., depositando la somma e lasciandola a disposizione della persona offesa, così da consentire a quest'ultima di valutarne l'idoneità a risarcire il danno e di decidere con la necessaria ponderazione se accettarla o meno, ed al giudice di apprezzarne la congruità e la riconducibilitàad una effettiva resipiscenza del reo (cfr.
Sez. 1, n. 16493 del 23/02/2024, S., Rv. 286309 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibil P.Q.Ml POSTATA GANc.T. ERIA 23 026 2