Italian Supreme Court dismisses appeal for aggravated murder sentence revision due to lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal against a second-instance order inadmissible because the sole ground cited lacked the necessary specificity required by law. The defense argued for a new qualification of technical evidence regarding self-defense but failed to critique the lower court's finding that the defendant, armed with a knife, attacked an unarmed victim. Consequently, the court ruled the appeal invalid under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, ordering the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 630 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a decision declaring a request for sentence revision inadmissible must be specific; a generic citation of a violated article without comparing it to the contested decision's reasoning renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato in ALBANIA il 27/11/1990 avverso l'ordinanza del 02/10/2025 della Corte d'appello di Campobasso dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Koldashi Fitim ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della condanna dallo stesso riportata per omicidio aggravato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce la violazione dell'art 630 cod. proc. pen. - è privo della necessaria specificità in quanto non si confronta con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv, 254584 - 01); la difesa, infatti, ha censurato la mancata qualificazione come prova nuova della prova tecnica addotta al fine di dimostrare che il fatto è stato commesso per legittima difesa; tuttavia, non muove critiche al provvedimento impugnato nella parte in cui ha rimarcato che, in ogni caso, il fatto dell'imputato come accertato non potrebbe essere scriminato atteso che egli non soltanto ha affrontato la vittima scendendo dalla propria auto già armato di coltello, ma ha agito armato nei confronti di un soggetto inerme, attingendolo al volto e al torace (Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Calì, Rv. 272080 - 01);ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.M