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Ordinanza — n. 23058/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against aggravated theft sentencing, ruling arguments lack effective criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23058/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals by Di Gerardo and Zogaj inadmissible regarding their conviction for aggravated theft. The appellants argued for procedural violations and omitted mitigating circumstances, but the court found their criticisms ineffective against the lower court's reasoning on fraud and generic mitigation. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 625 c.p.; Art. 62-bis c.p.: Appeals must contain effective criticism of the judgment's reasoning; generic complaints regarding omitted mitigating circumstances or lack of comparative analysis do not constitute valid grounds for inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeals aggravated theft generic mitigation fraudulent means court costs effective criticism sentencing parameters ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
288093 - 03); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 625 c.p.
Art. 62-bis c.p.
art. 62-bis cod. pen
2 cod.) - non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha ritenuto la sussistenza della diversa aggravante del mezzo fraudolento (contestata nella specie);considerato che il secondo motivo di entrambi i ricorsi - che lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
288093 - 03); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

o nato a BARI il 25/12/1971 Zogaj Angjelin nato in ALBANIA il 13/07/1989 avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte d'appello di Campobasso dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Paolo Di Gerardo e Angjelin Zogaj ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha concesso le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la penale responsabilità per i delitti di furto aggravato a loro ascritti; considerato che il primo motivo di entrambi i ricorsi - che denuncia la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante della violenza sulle cose (art. 625, comma 1, n. 2 cod.) - non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha ritenuto la sussistenza della diversa aggravante del mezzo fraudolento (contestata nella specie);considerato che il secondo motivo di entrambi i ricorsi - che lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - parimenti non contiene una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata, che ha concesso dette attenuanti, e nel resto è manifestamente infondato poiché, in tema di determinazione della pena, il giudice non è gravato dell'onere motivazionale di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni soggettive, né di argomentare in ordine all'eventuale differenziazione delle pene inflitte, dovendo definire il trattamento sanzionatorio sulla base di parametri individuali (Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093 - 03); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità delle impugnazioni (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i P.Q.M