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Ordinanza — n. 23057/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23057/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Giuseppe Raia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Raia challenged a lower court's decision to mitigate his sentence for crimes involving recidivism and specific aggravating circumstances. The court rejected the first ground as unfounded because the trial judge correctly applied recidivism rules and the second ground as procedurally defective due to its generic nature.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or the appeal act is patently generic, resulting in the condemnation of the appellant to pay costs and a fine.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds recidivism aggravating court costs fine procedural violation riduzione delle spese giudiziarie attenuazione della pena modificazione delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen.), il che esime dal dilungarsi sulla genericità sul punto pure del motivo in esame; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 63, comma 4, cod. pen.
pen.), non aveva applicato l'aumento per essa ex art. 63, comma 4, cod. pen.; e la Corte di merito, nel riconoscere la chiesta continuazione tra il delitto oggetto del presente procedimento e quelli per cui il ricorrente è già stato giudicato (pure con la recidivaex art.
Art. 81, comma 4, cod. pen.
sentenza impugnata), ha fatto applicazione del disposto dell'art. 81, comma 4, cod.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
pen.; e la Corte di merito, nel riconoscere la chiesta continuazione tra il delitto oggetto del presente procedimento e quelli per cui il ricorrente è già stato giudicato (pure con la recidivaex art. 99, comma 4, cod. pen.: cfr.
art. 616 cod. proc. pen
pen.), il che esime dal dilungarsi sulla genericità sul punto pure del motivo in esame; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

posto da: Raia Giuseppe nato a NAPOLI il 30/11/1976 avverso la sentenza del 13/10/2025 della Corte d'appello di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giuseppe Raia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che, in riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio in continuazione con altro reato già giudicato, confermandone la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 e 7, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione di legge, con riferimento alla determinazione della pena a titolo di continuazione, segnatamente in ragione dell'esclusione da parte del Tribunale della recidiva - è inammissibile in quanto il Giudice di primo grado non aveva escluso la recidiva ma, a fronte del concorso di essa con le aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. (e del relativo aumento di pena ex art. 625, ult. comma cod. pen.), non aveva applicato l'aumento per essa ex art. 63, comma 4, cod. pen.; e la Corte di merito, nel riconoscere la chiesta continuazione tra il delitto oggetto del presente procedimento e quelli per cui il ricorrente è già stato giudicato (pure con la recidivaex art. 99, comma 4, cod. pen.: cfr. sentenza impugnata), ha fatto applicazione del disposto dell'art. 81, comma 4, cod. pen.; con la conseguenza che la censura, come sollevata con il ricorso, è manifestamente infondata; ritenuto che il secondo motivo —che deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche — è inammissibile in quanto l'atto di appello sul punto era patentemente generico e l'inammissibilità di esso può qui essere rilevata (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.), il che esime dal dilungarsi sulla genericità sul punto pure del motivo in esame; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.M, t32.6 27 2