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Ordinanza — n. 23056/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against theft conviction for entering a deceased person's home.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23056/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Alessandro Di Brigida and Felice Falco inadmissible regarding their conviction for theft. The appellants argued that a deceased person's home should not be considered private property and questioned the psychological element of the crime. The court rejected these claims, ruling that a decedent's residence remains private and accessible to others for personal acts, and that the lower court's reasoning was sound.

Regesto Legislator

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Art. 624-bis cod. pen.; Art. 611 cod. proc. pen.: The residence of a deceased person constitutes private dwelling accessible to heirs and acquaintants; appeals manifestly lacking foundation or based on erroneous legal interpretation are inadmissible.

Parole chiave

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theft conviction deceased residence private dwelling inadmissible appeal criminal procedure ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali addebito di tasse

Disposizioni normative citate

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Art. 624-bis cod. pen.
274040 - 01);considerato che con il primo motivo di ricorso di Alessandro Di Brigida e ;ir l'unico motivo di ricorso di Felice Falco - che denunciano la violazione dell'art. 624 bis cod.
Art. 611 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 624 bis cod. pen
274040 - 01);considerato che con il primo motivo di ricorso di Alessandro Di Brigida e ;ir l'unico motivo di ricorso di Felice Falco - che denunciano la violazione dell'art. 624 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello
Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv.
Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea
Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv.
Sez. 5, n. 11759 del 28/02/2025, T.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
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Testo completo

sandro nato a San Lorenzello il 03/07/1964 Falco Felice nato a Sant'Agata De' Goti il 02/06/2000 avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Alessandro Di Brigida e Felice Falco ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis cod. pen.; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata, nell'interesse dell'imputato Di Brigida, il 17 febbraio 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 25 febbraio 2025, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr.

Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01);considerato che con il primo motivo di ricorso di Alessandro Di Brigida e ;ir l'unico motivo di ricorso di Felice Falco - che denunciano la violazione dell'art. 624 bis cod. pen. e possono essere trattati congiuntamente - sono manifestamente infondati in quanto, «in tema di furto, rientra nella nozione di privata dimora anche l'abitazione di una persona deceduta la cui morte non esclude che, all'interno dell'immobile, possano accedervi altri soggetti - eredi, prossimi congiunti, persone legate da rapporti affettivi o amicali - per svolgere atti di vita privata (Sez. 5, n. 11759 del 28/02/2025, T., Rv. 287748 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso di Alessandro Di Brigida - che deduce il vizio di motivazione circa la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto - è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte di merito ha indicato in maniera congrua e logica gli elementi sulla scorta dei quali ha disatteso anche in parte qua il gravame (evidenziando come l'unità immobiliare non fosse abbandonata ed anzi fosse delimitata da una recinzione e da cancelli chiusi a chiave); e il ricorso prospetta un alternativo apprezzamento dell'occorso (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili P.Q.M