Italian Court dismisses appeal on aggravated theft due to lack of specific grounds regarding missing utility records.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated procedural rules by failing to obtain a specific utility record, claiming this evidence was crucial for the conviction. The court rejected this claim as generic and unfounded because the defense had previously requested the interrogation of lists rather than the specific document, and the appeal lacked the required specificity to challenge the evidence chain.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 603, comma 1; Art. 495, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it relies on generic complaints or fails to specify the exact procedural violation, particularly when the requested evidence was not properly requested during the trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
dio nato a Napoli il 13/07/1995 avverso la sentenza del 31/10/2025 della Corte d'appello di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Argenziano Elpidio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la penale responsabilità per furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso - che lamenta la violazione degli artt. 603, comma 1, e 495, comma 2, cod. proc. pen. (sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc pen.), segnatamente in ordine alla mancata acquisizione di un tabulato relativo all'utenza intestata all'imputato - è manifestamente infondato e privo di specificità in quanto la difesa non ne aveva chiesto l'acquisizione ex art. 495, comma 2, cit. (avendo chiesto l'escussione dei testi di lista) e, comunque, l'impugnazione si affida a censure generiche in ordine all'incidenza dell'elemento in discorso sull'iter posto a sostegno della condanna (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), limitandosi a prospettare irritualmente la sussistenza di un compendio probatorio insufficiente per giungere ad essa (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01);ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni Francolini Maria Teresa Belmonte r DEPOSITATA IN cANcr 23 UO26 I Nomi ìuctik iwìo