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Ordinanza — n. 23048/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and assertive, rejecting abstract arguments against criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23048/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Palumbo's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Palumbo challenged his conviction for crimes under Articles 110, 624, and 625 of the Penal Code, arguing against the application of Article 131-bis and the erroneous use of Article 133. The court rejected these claims as generic and assertive, noting that Palumbo failed to engage with the lower court's specific reasoning regarding the non-occasional nature of his conduct.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals must be specific and reasoned; generic or assertive arguments that do not confront the lower court's factual findings or legal reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic argument assertive claim criminal liability penal code provisions concorso proprio partecipazione al reato colpa concomitante

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
e condannato alla pena ritenuta di giustizia; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego di applicazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
Considerato che il secondo motivo, con il quale si denuncia l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod.
Art. 110 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
e condannato alla pena ritenuta di giustizia; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego di applicazione dell'art. 131-bis cod.
art. 133 cod. pen
Considerato che il secondo motivo, con il quale si denuncia l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

posto da: PALUMBO GIOVANNI nato a NAPOLI il 12/04/1994 avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; 1Rilevato che Giovanni Palumbo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale il medesimo è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e n. 7 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è generico ed assertivo, poiché il ricorrente non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di merito che, nel valorizzare le modalità dell'azione - pluralità degli agenti in concorso con ripartizione dei compiti - ha rimarcato l'evidenza della non occasionalità della condotta, in tal guisa dando conto della condizione ostativa, alla quale si oppongono argomenti del tutto astratti;

Considerato che il secondo motivo, con il quale si denuncia l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen. è, del pari, generico, non indicando il ricorrente quale positivo indicatore, in tesi decisivo nella prospettiva invocata, sarebbe stato dedotto ed invece ingiustificatamente svalutato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl Consigliere estensore Il Pr 'Mente Alessand • udino Maria er a e r WOSITATA " IN CAN 2 6 íd