Cassation court dismisses appeal against supervised release order for inadmissible factual grievances and unfounded logical defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged the lower court's decision to confirm supervised release based on alleged factual grievances regarding his non-participation in a mafia association and logical defects in the reasoning. The court rejected these arguments as they did not meet the strict admissibility requirements for cassation, specifically lacking concrete legal grounds beyond mere complaints.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.: Appeals based on mere factual grievances or manifestly unfounded logical defects are inadmissible in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
UNALE di SORVEGLIANZA di Potenzadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Natalini;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOChe Salvatore Macrì, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso percassazione avverso l’ordinanza n. 153/2026 emessa il 25/2/2026 dal Tribunale diSorveglianza di Potenza, di rigetto dell’appello avverso l’ordinanza n. 1540/2025 delMagistrato di sorveglianza di Potenza e, per l’effetto, ha confermato l’esecuzione dellamisura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre;Che a base del provvedimento, il Tribunale ha posto, oltre alla gravità del reato, iprecedenti penali e giudiziari del condannato, la condotta di vita anteatta e soprattutto quellasuccessiva al reato, quale in particolare il comportamento tenuto durante ovverosuccessivamente alla riacquistata libertà;Che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perchécostituito da mere doglianze in punto di fatto (cfr. in part. pag. 5 ricorso, ove si sottolinea cheil ricorrente non comparirebbe più nella rosa dei partecipi dell’associazione mafiosa) e, alcontempo, per motivi manifestamente infondati, perché inerenti a asseriti difetto ocontraddittorietà e/o palese illogicità non emergenti dal testo del provvedimento impugnato;Che le censure fattuali e comunque genericamente dedotte non si confrontano con lepuntuali ragioni che il Tribunale ha posto a sostegno della decisione assunta sul punto, ovesi fa riferimento al percorso trattamentale compiuto dal condannato in stato di detenzioneordinaria e al fatto che il reo si è costantemente discostato dalle responsabilità penali nellacommissione dei reati (pag. penultima e ultima ord. imp.);che il Tribunale ha rettamente richiamato ed applicato i principi affermati da questaCorte secondo i quali in tema di misure di sicurezza, il magistrato di sorveglianza, neldisporre la libertà vigilata, è tenuto ad accertare la persistenza della pericolosità sociale delcondannato riferita al momento di applicazione della misura, che può essere revocata in viaanticipata solo se tale pericolosità sia cessata per fatti sopravvenuti e concludenti, nonconsentendo il mero dubbio al riguardo il superamento della prognosi formulata conl'accertamento passato in giudicato (Sez. 1, n. 40801 del 19/05/2021, Aiello, Rv. 282149-01;Sez. 1, n. 40801 del 19/05/2021, Aiello, Rv. 282149-01;
Sez. 1, n. 8242 del 27/11/2018, dep.2019, Morreale, Rv- 274918; Sez. 1, n. 24179 del 19/05/2010, Coniglione, Rv. 247986-01);Che, pertanto, che le censure articolate con l’unico motivo di ricorso, fattuali erivalutative sono pertanto inammissibili, in quanto non consentite, secondo quanto disponel’art. 591, comma 1, lett. c), che richiama il testo dell’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc.pen. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; da ultimo, Sez. 2, n. 32020del 10/09/2025, A., non mass. in motiv. § 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso, nonmass.), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ealla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni diesonero (Corte cost. n. 186 del 2000);
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO NATALINI RAFFAELLO MAGI