Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22717/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-allowed grounds and lack of apparent error in sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22717/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Fortunato D'Amico inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for nullity regarding the subjective element of the crime and excessive sentencing, but the Court found these grounds non-allowed under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The decision emphasized that sentencing falls within the trial judge's discretion and requires only sufficient motivation unless the penalty is significantly higher than the statutory range.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it relies on non-allowed grounds, such as attacking the judge's discretion in sentencing or alleging vague motivational defects, provided the reasoning is not apparent or illogical.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility non-allowed grounds sentencing discretion apparent error Code of Criminal Procedure sanzioni pecuniarie pagamento dell'ammenda differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
5 ricorso) – è stato propostopermotivi non consentiti in questa sede (art. 606, comma 3, cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
278856-01), dovendosi ribadire che per assolvere al relativo obbligo dimotivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133cod.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 125 cod. proc. pen
Carlo Demurtas per conto del ricorrenteha presentato memorie indata 22/5/2026 in cui ha chiesto l’assegnazione del ricorso alla sezione di competenza o insubordine la conversione del ricorso in appello;Che il ricorso – che lamenta violazione dell’art. 125 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 28908 del 27/6/2025
Sez. 5, n. 28908 del 27/6/2025, Giudice, non mass.; Sez.
Sez. 3, n. 20060 del 10/1/2025
Sez. 2, n. 39716 del 12/7/2018
20060 del 10/1/2025, Enabulele, non mass.; Sez. 2, n. 39716 del 12/7/2018, Cicciù e altri,in motiv.; Sez.
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017
39716 del 12/7/2018, Cicciù e altri,in motiv.; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.
Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020
238851-01; cfr.,con specifico riferimento alle pene accessorie fallimentari, Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020,Murru, Rv.
Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020
Sez. 3, n. 35914 del 18/6/2025
278869-01, in motivaz.; Sez. 3, n. 35914 del 18/6/2025, S.,non mass.; Sez.
Sez. 3, n. 19866 del 4/2/2025
35914 del 18/6/2025, S.,non mass.; Sez. 3, n. 19866 del 4/2/2025, Toscano, in motiv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

el TRIBUNALE di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Natalini;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOChe Fortunato D’AMICO ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore difiducia abilitato, avverso la sentenza in epigrafe n. 430/2026 emessa (con motivazionecontestuale) il 26/1/2026 dal Tribunale monocratico di Catania con la quale l’imputato è statocondannato in ordine al reato di cui all’art. 163, commi secondo e quarto TULPS, alla penadi mesi due di arresto;Che il difensore Avv. Carlo Demurtas per conto del ricorrenteha presentato memorie indata 22/5/2026 in cui ha chiesto l’assegnazione del ricorso alla sezione di competenza o insubordine la conversione del ricorso in appello;Che il ricorso – che lamenta violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deducendo la “nullità della sentenza” sul puntorelativo alla dedotta “insussistenza dell’elemento soggettivo del reato presupposto” (pag. 2ricorso) e sul punto della commisurazione della pena (pag. 5 ricorso) – è stato propostopermotivi non consentiti in questa sede (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) perché deduce unaasserita violazione di legge sotto il profilo di vizio motivazionale palesemente insussistente enon emergente dal testo del provvedimento impugnato, il quale, sia pure con motivazionesintetica (avuto riguardo alla natura squisitamente omissiva della contravvenzione incontestazione), ha dato conto delle ragioni della ravvisata inottemperanza, nel termineprescritto nel foglio di via obbligatorio emesso dal Questore della Provincia di Sassari il22/7/2022, ancorandole alla testimonianza della teste del P.M. e all’esame delladocumentazione acquisita al fascicolo del dibattimento;che i dedotti profili relativi alla situazione economica e patrimoniale “assolutamenteprecaria” del ricorrente, che avrebbero impedito all’imputato di rispettare la disposizione delfoglio di via obbligatorio si risolvono in censure squisitamente fattuali ovvero rivalutative, nonconsentite in questa sede (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.);che in punto di dedotta eccessività del trattamento sanzionatorio, a fronte di una penapari a mesi due di arresto, il ricorrente prospetta questioni del pari non consentite nelgiudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazionedelle pene rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza aiprincipi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile ladoglianza che in Cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove larelativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorrettada sufficiente motivazione (cfr.

Sez. 5, n. 28908 del 27/6/2025, Giudice, non mass.; Sez. 3,n. 20060 del 10/1/2025, Enabulele, non mass.; Sez. 2, n. 39716 del 12/7/2018, Cicciù e altri,in motiv.; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01; cfr.,con specifico riferimento alle pene accessorie fallimentari, Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020,Murru, Rv. 278856-01), dovendosi ribadire che per assolvere al relativo obbligo dimotivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133cod. pen. con espressioni del tipo:

«pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento»,come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo,invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltantoquando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. U, n.12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivaz.; Sez. 3, n. 35914 del 18/6/2025, S.,non mass.; Sez. 3, n. 19866 del 4/2/2025, Toscano, in motiv. § 3.1; Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01);Che pertanto il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze si fondano su censurenon consentite, avendo l’ordinanza impugnata argomentato, in termini non apparenti némanifestamente illogici o arbitrari, in merito ai profili di responsabilità in rapporto allacontravvenzione omissiva contestata e all’entità della pena praticata, con conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO NATALINI RAFFAELLO MAGI