Italian court dismisses cassation appeal as inadmissible due to inadmissible factual complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a suspension order regarding Francesco Palumbo's revocation of semi-liberty for a 2025 assault, arguing insufficient evidence of his identity. The court rejected these claims as mere factual complaints rather than legal arguments, violating procedural rules on admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.: Appeals based solely on factual grievances without specific legal criticism of the lower court's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
BUNALE di SORVEGLIANZA di Tarantodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Natalini;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOche Francesco PALUMBO, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso percassazione l’ordinanza n. 230/2026 emessa dal Tribunale di sorveglianza di Taranto il18/2/2026 (n. SIUS 2026/83) che, su conforme richiesta del P.G., ha confermato ilprovvedimento di sospensione emesso dal Magistrato di sorveglianza il 16/1/2026 econfermato la revoca della misura alternativa della semilibertà (per fatto colpevole) neiconfronti del Palumbo;che a base del provvedimento impugnato il Tribunale ha: richiamato la segnalazionedei CC di Taranto del 14/1/2026, da cui risulta che il semilibero PALUMBO è statoidentificato come co-autore del pestaggio ai danni di Solito Cataldo avvenuto il 20/12/2025,sulla base della descrizione fornita dalla compagna dell’aggredito e successivamentericonosciuto in sede di identificazione fotografica; ha ritenuto insufficienti le argomentazionidella difesa (che dubitava dell’identificazione) facendo leva sull’orario in cui è avvenutal’aggressione (“quando ormai era buio e la differenza tra biondo e rosso chiaro è pocopercettibile”: pag. 2 ord. imp.) e sui altri tratti della persona variabili nel tempo (porto diocchiali e lunghezza della barba); ha ritenuto la gravità dei fatti non compatibile con laprosecuzione della semilibertà; che il ricorso, con cui si deduce ex art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen.violazione di legge e vizio di motivazione, è stato proposto per motivi non consentiti in sededi legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati emotivatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditida specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata;che inoltre laddove le censure timidamente mostrano di lambire l'apparatoargomentativo della ordinanza impugnata (cfr. pag. 3 ricorso) esse si presentanoinammissibili in quanto si sostanziano in motivi diversi da quelli deducibili in sede dilegittimità (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) perché costituiti da doglianze in fatto perchécostituito da mere doglianze declinate in fatto (fondati ancora una volta su: colore elunghezza dei capelli; presenza della barba), con le quali si prospettano anche erroneevalutazioni fattuali del Tribunale, non scandite dalla necessaria analisi critica delleargomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'attod'impugnazione si vedano ex plurimis:
Sez. 7, n. 21018 del 5/4/2023, Amato, non mass.;Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motiv.; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013,Leonardo, Rv. 254584-01; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli,Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorsoper cassazione);che, pertanto, il ricorso, in quanto deduce doglianze aspecifiche, reiterative e fattuali, vadichiarato inammissibile, in quanto non consentito (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero(Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO NATALINI RAFFAELLO MAGI