Italian court dismisses appeal for continuance of crimes due to lack of unified criminal plan in drug-dependent defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it relied on mere factual complaints rather than legal arguments. The lower court correctly rejected the request for crime continuance, noting the crimes occurred over six years across different regions with no single criminal plan. The court ruled that the defendant's drug dependency was merely a common motive for funding, not evidence of a unified intent required for legal continuance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cpv. cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: A mere program to obtain illicit funds does not constitute a unified criminal plan; drug dependency is a common motive, not proof of premeditated continuity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
r cassazione, tramite difensoredi fiducia abilitato, avverso l’ordinanza in epigrafe con cui il Tribunale monocratico di Varese,in funzione di giudice dell’esecuzione (n. 203/2025 SIGE), ha rigettato l’istanza ex art. 671cod. proc. pen. di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle sentenze meglioindicate nel provvedimento impugnato;Che a fondamento del rigetto il Tribunale ha posto la distanza temporale delle condotte,realizzate in un arco temporale notevolmente prolungato (dal 2016 al 2021), la loro diversitàquanto ai luoghi di commissione, dal settentrione al meridione della penisola, “senza che siaravvisabile un medesimo contesto spazio-temporale o un medesimo modus operandi”, ladiversità dei beni giuridici offesi, “tra loro assolutamente eterogenei e non riconducibili ad uncomune minimo denominatore il patrimonio (artt. 624 e 640 cod. pen., il buon funzionamentodella pubblica amministrazione (art. 337 cod. pen.), l’amministrazione della giustizia (art. 385cod. pen.), l’ordine pubblico (art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011)” (pag. 3 ord. imp.),traendone quindi la conclusione – del tutto logica e priva dei lamentati vizi – dell’assenza di“alcun elemento da cui desumere – secondo un meccanismo di inferenza logica, che, soloper il suo stato di tossicodipendenza, nel momento in cui commise il primo reato […] l’istanteavesse già previsto e deliberato, ancorché nelle loro linee essenziali, anche i seguenti illecitipenali […]”, dovendo rilevarsi piuttosto che “lo stato di tossicodipendenza abbiarappresentato un mero motivo comune, legato all’esigenza di procurarsi fonti illecite direddito con cui acquistare stupefacente, sotteso a una pluralità di episodi criminosi, ognunooggetto di autonoma ed estemporanea volizione da parte del soggetto agente” (pag. 3 ord.imp.), a nulla rilevando la documentazione prodotta dalla difesa concernente l’invalidità civiledell’istante e il suo disturbo di personalità dovuto a tossicodipendenza (pag. 4 ord. imp.);Che il ricorso – che lamenta l’erroneità del provvedimento impugnato deducendo (soloimplicitamente) inosservanza di legge e vizio motivazionale in riferimento agli artt. 81 cpv.cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
– è stato propostoper motivi non consentiti in sede dilegittimità perché volti perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e per motivimanifestamente infondati, perché inerenti ad asseriti difetto e/o palese illegittimità dellamotivazione in punto di tossicodipendenza non emergenti dal testo del provvedimentoimpugnato, che senza incorrere in alcuna frattura logico-giuridica, ha esaustivamenteescluso che lo stato di tossicodipendenza abbia rappresentato il fattore unitario apprezzabileagli invocati effetti dell’art. 81 cpv. cod. pen.,, militando in senso contrario una pluralità diconsiderazioni assiologicamente pregnanti e logicamente dirimenti, quali il prolungato iatotemporale tra le singole condotte, la commissione dei reati in zone geograficamente opposted’Italia, l’offesa a beni giuridici profondamente eterogenei, l’assenza di un comune modusoperandi e l’impossibilità di ravvisare, nel tessuto motivazionale delle singole sentenze, unapreventiva deliberazione e una unitaria volizione, fin dalla commissione del primo episodiocriminoso di tutti i reati commessi successivamente, neppure valendo – a questi fini – unavalutazione “per gruppi omogenei e circoscritti di sentenze”, difettando indicatori di unaprogrammazione originaria comune e risultando i singoli episodi frutto di autonome e singoledeterminazioni da parte del soggetto agente, a nulla rilevando che alcune sentenze abbianoriconosciuto la continuazione interna tra gli illeciti penali, trattandosi di autonomo giudizio delmagistrato giudicante, circoscritto ai fatti di reato allora in imputazione (pag. 4 ord. imp.);Che l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei principi di diritto elaborati dallacostante giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali:- l’unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazionein fase di cognizione e in fase esecutiva, postula un programma di condotte illecitepreviamente ideato e voluto e non si identifica con la semplice estrinsecazione di un generedi vita incline al reato (tra le più recenti, Sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022, dep. 2023, Rv.284420-01;
Sez. 3, n. 29855 del 31/1/2025, Calaiò, non mass.), giacché il programma di vitadelinquenziale del reo «esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di unnumero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili apriori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, chesi concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali»(Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615);- deve escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola basedell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta adelinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico,ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, conla tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenzialicommettendo reati (cfr.
Sez. 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, non mass.; Sez. 1, n.12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838-01), perché, in tal caso, la reiterazione dellacondotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dalcrimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva,l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso eopposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, ispirato al favorrei (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.;
Sez. 5, n. 10917 del 12/1/2012,Abbassi, Rv. 252950-01);- un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarnoper configurare il “medesimo disegno criminoso” di cui all’art. 81 cpv. cod. pen., che chiede,come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, che al momento della commissionedel primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali(Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01); - la previsione normativa del parametro di valutazione dello stato di tossicodipendenzaai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato non stabilisce una presunzioneiuris tantum in ordine alla sussistenza dell’unicità del disegno criminoso relativamente ai reatiche servono all’approvvigionamento della droga o, comunque, di denaro per acquistarla(Sez. 5, n. 29845 del 7/7/2015, P. non mass.;
Sez. 6, n. 22553 del 29/3/2017, Braguti, Rv.270391-01; Sez. 1, n. 49653 del 3/10/2014, Letizia, Rv. 261271-01), posto che la modificadell'art. 671 cod. proc. pen. non ha affatto introdotto un "nuovo" concetto di continuazioneper i tossicodipendenti: anche per tale categoria di autori di delitti, infatti, resta intonsa lanecessità che i reati siano avvinti da un "medesimo disegno criminoso", nel senso sopraenucleato (così, da ultimo, Sez. 1, n. 3949 del 07/01/2026, Catalano, non mass.), dovendoessere negata la richiesta continuazione qualora gli elementi addotti dalla difesa non sianoespressivi di un medesimo disegno criminoso, bensì di un’abitualità a delinquere perché ilgiudice dell’esecuzione non può - in quanto la norma dell'art. 671 cod. proc. pen., così comemodificata, non glielo consente - sostituire alla preventiva e unitaria programmazione deireati lo "stile di vita" del soggetto tossicodipendente;Che pertanto il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze ivi contenute sonomanifestamente infondate e in ogni caso non consentite in questa sede, con conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000), al pagamento della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende, dovendosi disporre l’oscuramento dei datiidentificativi del ricorrente, avendo il ricorso ad oggetto una sua condizione personale, atutela del suo diritto alla riservatezza in caso di divulgazione del presente provvedimento.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO NATALINI RAFFAELLO MAGIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.