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Ordinanza — n. 22710/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation denial due to lack of admissibility under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22710/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not challenge the substantive reasoning of the lower court's decision. The Tribunal of Surveillance rejected probation measures based on the convict's high social danger, prior violent crimes, and unstable therapeutic progress. The Court held that since the appeal merely contested the specific therapeutic program without attacking the core legal basis for denial, it failed to meet the admissibility requirements of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.: Appeals against probation denials are inadmissible if they do not raise substantive legal issues regarding the assessment of social danger or the suitability of alternative measures, but merely contest the specific therapeutic plan.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation denial social danger assessment admissibility of appeal criminal procedure code therapeutic program contest

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Art. 52 D.LGS. 196/03
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 29853 del 23/5/2025, Maffei
Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Nicolai
Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone
Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, Tomaselli
Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso
Sez. 1, n. 36884 del 15/10/2025, Ostuni
Corte cost. n. 186 del 2000

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Testo completo

tramite difensore di fiducia abilitato, haproposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza n. 728/2026 dell’11/12/2025pronunciata dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia – di rigetto delle domande diaffidamento in prova al servizio sociale ordinario e in casi particolari ex art. 94 t.u.stup.;Che a base del provvedimento di rigetto il Tribunale, dopo aver richiamato le condanneper le quali il ricorrente è in espiazione, “inserite in un contesto associativo strutturato ecapillarmente organizzato”, ha valorizzato il profilo della pericolosità dell’istante siccomeulteriormente gravato da precedenti di “eccezionale gravità” (in materia di armi e omicidiovolontario in concorso), dando atto delle informazioni fornite dalle Forze dell’ordine e dellesegnalazioni convergenti delle Questure di Milano, Brescia e Reggio Emilia che delineanoun quadro di “elevata e qualificata pericolosità sociale, evidenziando il concreto rischio perl’ordine e la sicurezza pubblica e non escludendo collegamenti del soggetto con ambienti dicriminalità organizzata di matrice ‘Stiddara’ del nord Italia, all’interno dei quali l’interessatoavrebbe rivestito ruoli apicali e non marginali” (pag. 2 ord. imp.);Che quanto al rigetto dell’affidamento ordinario il Tribunale ha ancorato il propriogiudizio – con considerazioni congrue ed appropriate, dimostrative di un giudizio globaleassociativa e del ruolo operativo rivestito dal condannato, ma anche alla luce della presenzadi profili di tossicodipendenza non adeguatamente stabilizzati, che incidono negativamentesulla capacità del soggetto di sostenere un percorso extramurario privo di adeguatocontenimento, ritenendo altresì l’attività lavorativa allegata (peraltro a tempo determinato)non “idonea a neutralizzare il rischio di reiterazione criminale né a compensare un profilo dipersonalità segnato da persistente professionalità delinquenziale” (pag. 2 ord. imp.);Che quanto al contestuale rigetto dell’affidamento in casi particolari, il Collegio – conmotivazione puntuale ed immune dai lamentati deficit logico-giuridici – a fronte dell’elevatapericolosità sociale del condannato, ha ritenuto che l’unico percorso terapeuticoastrattamente concedibile sarebbe quello residenziale, in un contesto protetto e ad elevatocontenimento, ed ha altresì stigmatizzato la circostanza che il percorso terapeuticospontaneamente intrapreso dall’interessato nel giugno 2023 è stato arbitrariamente interrottonel dicembre 2023, mediante allontanamento volontario dalla comunità, salvo poi riattivare icontatti solo nel maggio 2025, in prossimità dell’udienza programmata innanzi al T.S.;circostanza ritenuta dal Tribunale – con argomenti del tutto congrui e pertinenti, facentiriferimento anche ad una precedente esperienza, nel 2013, di fruizione di analoga misura exart. 94 cit.

– rivelatrice di “profili di strumentalità dell’istanza che escludono la formulazione diuna prognosi favorevole della misura alternativa richiesta e consentono di ritenere,ragionevolmente, che l’interesse primario di XXXXXXX sia quello di sottrarsi all’aspettoafflittivo della detenzione e di non affrancarsi dalla problematica tossicomanica” (pag. 2 ord.imp.), tanto più che il SERD ha riferito che i controlli tossicologici hanno evidenziato in arteripetute positività per cocaina e persistentemente per il metabolita dell’alcol, donde laravvisata “fallacia del programma terapeutico territoriale, rivelatosi inidoneo a contenere ladipendenza e, conseguentemente, a incidere su fattori criminogeni;Che il ricorso deduce;

1) vizio di motivazione e travisamento laddove addebita condotteillecite per le quali non sarebbe stato condannato e ruoli criminali rispetto ai quali sarebbestato escluso ogni suo coinvolgimento;

2) violazione dell’art. 4-bis, comma 1-ter, ord. pen.; 3)travisamento delle risultanze del programma terapeutico predisposto nei confronti delcondannato agli effetti dell’art. 94 t.u.stu.;Che il ricorso è stato proposto per motivimanifestamente infondati, perché inerenti aasseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità non emergenti dal testo delprovvedimento impugnato e, al contempo, per motivi manifestamente infondati perchévolti aprefigurare una diversa e alternativa lettura dei dati istruttori che non è consentita in questasede (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601-01), estranea alsindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti diemergenze processuali valorizzate dai giudici specializzati;Che in particolare i rilievi in ordine all’art. 4-bis, comma 1-ter, ord. pen. (secondomotivo) non sono pertinenti al ragionamento giudiziale e alla specifica ratio decidendidell’impugnata ordinanza, ove non si fa riferimento all’ostatività;Che, infine, le censure relative ad asseriti vizi motivazionali rispetto al programmaterapeutico territoriale (terzo motivo) sono del tutto rivalutative e meramente contestative ecomunque non si confrontano con la specifica ratio decidendi dell’ordinanza impugnata;Che il Tribunale di sorveglianza deve ricavare la meritevolezza della misura alternativarichiesta dall’analisi del comportamento tenuto dal condannato e dalla conseguente prognosidi non recidiva da porsi in relazione con la idoneità dell’affidamento a contribuire al suoreinserimento nella società: in questa analisi della personalità del soggetto, è necessaria,oltre che la considerazione della natura e della gravità dei reati per cui è stata irrogata lapena in espiazione, anche la valutazione della condotta successivamente serbata dalcondannato, essendo indispensabile l'esame dei suoi comportamenti attuali, attesal'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza dielementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e diprevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 29853 del 23/5/2025, Maffei, non mass.;

Sez.1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174-01; Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015,Incarbone, Rv. 264602-01; cfr. anche Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli,Rv. 285855-01); che rientra nella discrezionalità del giudice di merito l’apprezzamentosull'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, dellediverse misure alternative in astratto concedibili (e l'eventuale scelta di quella ritenutamaggiormente congrua nel caso concreto) e le relative valutazioni non sono censurabili insede di legittimità, se sorrette – come nella specie – da motivazione adeguata e rispondentea canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375-01), la quale non puòprescindere da un’esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidentielementi di giudizio (da ultimo, Sez. 1, n. 36884 del 15/10/2025, Ostuni, non mass.); principidei quali il Tribunale, nell’impugnata ordinanza, ha fatto buon governo senza incorrere nellelamentate illogicità o nei rappresentati travisamenti;Che, pertanto, che le censure articolate sono pertanto inammissibili, in quanto nonconsentite, secondo quanto dispone l’art. 591, comma 1, lett. c), che richiama il testo dell’art.581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000), dovendosidisporre l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente, avendo il ricorso ad oggetto unasua condizione personale, a tutela del suo diritto alla riservatezza in caso di divulgazione delpresente provvedimento.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO NATALINI RAFFAELLO MAGIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.