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Ordinanza — n. 22703/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive and specific grounds violating procedural rules on cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22703/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Abdeljalal Belaidi inadmissible, ordering him to pay court costs. The applicant argued a violation of Article 179 of the Penal Code regarding rehabilitation, but the Court found the grounds were repetitive and lacked specific criticism of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it contains specific, repetitive, or merely refuting grounds that do not constitute a substantive critique of the lower court's decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetitive grounds specific criticism requirement Article 591 Code of Criminal Procedure procedural rules on appeals spese di ripristino restituzione e risarcimento riabilitazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
c),che richiama il testo dell’art. 581, comma 1, lett.
Art. 179 cod. pen.
1097/2025 del 21/10/2025, dirigetto dell’istanza di riabilitazione;Che il ricorso - col quale si deduce, con motivo unico, asserite violazione di legge inrelazione all’art. 179 cod.
art. 179 cod. pen
1097/2025 del 21/10/2025, dirigetto dell’istanza di riabilitazione;Che il ricorso - col quale si deduce, con motivo unico, asserite violazione di legge inrelazione all’art. 179 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 5707 del 18/12/2012
Sez. 1, n. 23359 del 11/05/2018
Sez. 1, n. 23359 del 11/05/2018, Rv.
Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025
Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025
§ 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025,Capasso, non mass.; Sez.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019
38224 del 24/10/2025,Capasso, non mass.; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009
260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.243838-01), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragionidi esonero (Corte cost.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

RIBUNALE di SORVEGLIANZA di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Natalini;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOChe Abdeljalal BELAIDI, tramite il proprio difensore di fiducia abilitato, ha propostoricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe n. 217/2026 (n. 1849/2025 SIUS)emessa dal Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria il 17/2/2026, che ha rigettato ilreclamo avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza n. 1097/2025 del 21/10/2025, dirigetto dell’istanza di riabilitazione;Che il ricorso - col quale si deduce, con motivo unico, asserite violazione di legge inrelazione all’art. 179 cod. pen. - è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sededi legittimità, perché reiterativo e riproduttivo di profili di censura qualificatori giàadeguatamente vagliati e motivatamente disattesi, con argomentazioni immuni dai lamentativizi logico-giuridici, dal Tribunale e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni abase della ordinanza impugnata;Che, a fondamento del rigetto, richiamandosi la precedente ordinanza di rigetto del28/3/2023 su analoga istanza di riabilitazione avente ad oggetto la sentenza del 9/3/2010della Corte d’appello di Reggio Calabria (irrev. il 23/7/2010) per i reati di rissa aggravata elesioni personali (pena euro 300 di multa), il Tribunale ha posto – con motivazione conformea diritto e alla giurisprudenza di questa Corte in materia di art. 179 cod. pen.

– la mancataprova dell’adempimento o comunque dell’attivazione a tale scopo delle obbligazioni civilinascenti dai commessi reati nei confronti della persona offesa in mancanza altresì diqualsivoglia tentativo di rintraccio della stessa a fini risarcitori, a nulla rilevando a questi finil’asserita rilevanza (come sostenuto dalla difesa) delle mancate statuizioni sul risarcimentodel danno in sentenza e della mancata richiesta di ristoro della persona offesa ovvero dellaintervenuta prescrizione del credito da reato (v. pagg. 1-2 ord. imp.);che in tema di riabilitazione, atteso che l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civiliderivanti dal reato non costituisce ostacolo alla concessione della causa estintiva inpresenza di situazioni di fatto che impediscano l'adempimento, il giudice, nel rigettarel'istanza, deve indicare in che modo il reato abbia determinato l'insorgenza di obbligazionicivili e se siano state individuate o siano comunque individuabili persone danneggiate dallacondotta sanzionata penalmente(così Sez. 1, n. 5707 del 18/12/2012, dep. 2013, Rv.254806 -01; conf.

Sez. 1, n. 23359 del 11/05/2018, Rv. 273143-01), principio di diritto alquale si è rettamente conformato il Tribunale;Che rispetto all’assoluta indisponibilità del condannato, non superata nemmeno in sededi giudizio di opposizione, a qualsiasi iniziativa concreta, anche di tipo simbolico, a favoredella persona offesa e danneggiata del reato, neppure nei limiti compatibili con le proprieresponsabilità, del tutto aspecifiche e reiterative (laddove si sostiene che la persona offesanon si è mai costituta parte civile nel processo penale) si rivelano le censure mosse inquesta sede, in rilevato difetto dei lamentati travisamenti normativi;Che, pertanto, l’odierno ricorso, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale èprevisto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata delprovvedimento), va dichiarato inammissibile, in quanto contenente censure aspecifiche,meramente reiterative e/o confutative, secondo quanto dispone l’art. 591, comma 1, lett. c),che richiama il testo dell’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n.32020 del 10/09/2025, A., non mass. in motiv.

§ 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025,Capasso, non mass.; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n.44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.243838-01), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragionidi esonero (Corte cost. n. 186 del 2000); P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO NATALINI RAFFAELLO MAGI