Sentenza — n. 22589/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALotiA 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Boiracce ha confermato la condanna di Barcaroli Baldassarre e Tomassetti Vilma per il reato di cui agli artt. 110 e 40 comma secondo cod. pen., 236 comma secondo, 223 comma primo in relazione all'art. 216 comma primo e 219 comma primo legge fall., commesso il 11 giugno 2007.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 521 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22589/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità penale di entrambi gli imputati (nnot. 5); mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 219 comma primo legge fall. (mot. 6); mancata notificazione del decreto di citazione a giudizio (nnot. 7); vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219 comma 1 legge fall. da cui discende l'incremento del termine necessario a prescrivere (mot. 8); mancata riqualificazione del fatto nel delitto di bancarotta semplice con conseguente incidenza sul termine prescrizionale (mot. 9); eccessività della pena inflitta (mot. 10).
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osti da: BARCAROLI BALDASSARRE nato a GIULIANOVA il 28/02/1954 TOMASSETTI VILMA nato a ASCOLI PICENO il 23/12/1943 avverso la sentenza del 28/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
LotiA 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Boiracce ha confermato la condanna di Barcaroli Baldassarre e Tomassetti Vilma per il reato di cui agli artt. 110 e 40 comma secondo cod. pen., 236 comma secondo, 223 comma primo in relazione all'art. 216 comma primo e 219 comma primo legge fall., commesso il 11 giugno 2007.
2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite il loro difensore, proponendo dieci motivi su; nullità del decreto di rinvio a giudizio per indeterminatezza del capo d'imputazione (mot. 1); violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per aver attribuito agli imputati la responsabilità di operazioni dolose volte a cagionare il dissesto a fronte di una contestazione in forma omissiva ex art. 40 cpv. (mot. 2); vizio di motivazione in relazione alla avvenuta acquisizione di documentazione integrativa (mot. 3); vizio di motivazione in relazione alla responsabilità penale dell'imputata Tomassetti Vilma (mot. 4);
Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità penale di entrambi gli imputati (nnot. 5); mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 219 comma primo legge fall. (mot. 6); mancata notificazione del decreto di citazione a giudizio (nnot. 7); vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219 comma 1 legge fall. da cui discende l'incremento del termine necessario a prescrivere (mot. 8); mancata riqualificazione del fatto nel delitto di bancarotta semplice con conseguente incidenza sul termine prescrizionale (mot. 9); eccessività della pena inflitta (mot. 10).
3. I motivi non sono manifestamente infondati. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 11 marzo 2026 è decorso del termine di prescrizione del reato, tenuto conto dell'assenza di sospensioni.
4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
P.Q.M