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Ordinanza — n. 22587/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of new grounds, citing prior rejection of non-punishability argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22587/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Naciri Amine inadmissible, confirming the lower court's conviction for perjury. The sole ground raised was a lack of reasoning regarding the non-punishability provision, which the court found to be a mere reproduction of arguments already thoroughly examined and rejected by the appellate judge. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 495 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal containing only a reproduction of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance lacks the novelty required for admissibility and must be declared inadmissible.

Parole chiave

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perjury conviction non-punishability admissibility of appeal reproductive grounds procedural costs Cassation review lack of novelty dichiarazione mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod.
art. 495 cod. pen
art. 131- bis cod. pen
pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod.
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Testo completo

UI:037G4U1) nato il 12/05/1984 avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;Rilevato che Naciri Amine ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda ' pag. 2 in cui si pone in luce l'abitualità del comportamento, ostativo alla applicabilità della disciplina invocata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MIl Consigliefe estensore Il Pr nteElisabetta Maria Morosini Frances 1 anzi DEPOSITATA IN CA-NbJ,:,.. 18 H2026