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Ordinanza — n. 22586/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for theft, citing lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22586/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting all four grounds raised by the appellant. The appellant argued for a new trial on factual sufficiency, legal qualification of the crime, the applicability of a minor damage mitigation circumstance, and excessive sentencing. The court ruled that these complaints were either mere grievances on facts, repetitive of already examined arguments, too generic to specify missing elements, or outside the scope of the Supreme Court's jurisdiction over sentencing discretion.

Regesto Legislator

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Art. 56, 624-bis, 62 n.4, 639, 614 cod. pen.; Appeals based on factual grievances, repetitive legal arguments, or generic claims regarding sentencing mitigation and proportionality are inadmissible in the Supreme Court.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Supreme Court Jurisdiction Inadmissible Appeal Legal Qualification Error Sentencing Discretion Mitigating Circumstances Theft Attempt tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Art. 624-bis cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso (erroneamente indicato come "terzo" dal difensore), che deduce vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, ricondotto alla fattispecie tipica di cui all'art. 624-bis cod. pen. e non invece a quelle di cui agli artt.
Art. 62 n.4 cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso (erroneamente indicato come "terzo" dal difensore), che deduce vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, ricondotto alla fattispecie tipica di cui all'art. 624-bis cod.
Art. 639 cod. pen.
Art. 614 cod. pen.
art. 624-bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso (erroneamente indicato come "terzo" dal difensore), che deduce vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, ricondotto alla fattispecie tipica di cui all'art. 624-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 2910 del 07/12/2023
Sez. 5, n. 2910 del 07/12/2023, Rv.
Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013
285845 - 01 - Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Rv.
Sez. U, n. 255528 del 2013
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Testo completo

da: BONAZZA ALESSANDRO nato a RAVENNA il 17/02/1984 avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;Rilevato che Bonazza Alessandro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56 e 624-bis cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputato e all'insufficienza del compendio probatorio valutato in giudizio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, ed inoltre è manifestamente infondato poiché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (cfr. pag. 1 della motivazione);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso (erroneamente indicato come "terzo" dal difensore), che deduce vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, ricondotto alla fattispecie tipica di cui all'art. 624-bis cod. pen. e non invece a quelle di cui agli artt. 639 o 614 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (cfr. prima e seconda pagina della motivazione, in cui la Corte d'Appello espressamente enuncia l'iter logico seguito al fine di ritenere sussistente il nesso finalistico tra l'ingresso illecito e la tentata sottrazione);

Rilevato che il terzo motivo di ricorso (erroneamente indicato come "quarto" dal difensore), che lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., è intrinsecamente generico, perché non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, consentirebbero di ritenere integrati i presupposti di applicabilità della norma invocata, ed infatti è opinione consolidata nella giurisprudenza di legittimità quella secondo cui: «nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base a un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima» (cfr.

Sez. 5, n. 2910 del 07/12/2023, Rv. 285845 - 01 - Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Rv. 255528 - 01) Considerato che l'ultimo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta e la mancata sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, non èspecifico perché prospetta deduzioni generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, ed inoltre è manifestamente infondato perché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 2 della motivazione);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M