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Ordinanza — n. 22581/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on double jeopardy grounds and generic mitigating circumstances for drug trafficking conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22581/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's reasoning violated the principle of double jeopardy. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding his responsibility and the denial of generic mitigating circumstances. The court ruled that such arguments are inadmissible in cassation proceedings and that the appellate court's explicit reasoning was sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 61 n. 5, 624-bis, 625 c.p.; The principle of double jeopardy precludes re-evaluating evidence or proposing alternative readings of probative sources in cassation appeals, and the denial of generic mitigating circumstances requires only a congruent reference to decisive elements by the trial court.

Parole chiave

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double jeopardy principle drug trafficking conviction generic mitigating circumstances cassation inadmissibility double conformity rule aggravamento della pena difesa penale altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 99 c.p.
Art. 110 c.p.
Art. 61 n. 5 c.p.
Art. 624-bis c.p.
Art. 625 c.p.
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Testo completo

a la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;Rilevato che Berlingeri Alessio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Reggio Calabria, ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 99, 110, 61 n. 5, 624-bis, 625 comma primo nn. 2 e 5 cod. pen. (capo 5); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna, ed inoltre , è manifestamente infondato poiché la Corte di appello ha dedicato un apposito paragrafo al tema che affronta senza cadute di logicità (cfr. pag. 8 della sentenza);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr. pag. 9 della sentenza); Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M