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Ordinanza — n. 22580/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for gross negligence fraud as arguments were already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22580/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal filed by Diouf Serigne inadmissible regarding a conviction for gross negligence fraud. The sole ground of appeal, alleging configurability of the crime, was found to be a mere reproduction of arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Catanzaro. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 474 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: An appeal that merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance is inadmissible as it lacks new grounds for review.

Parole chiave

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gross negligence fraud inadmissible appeal repetitive arguments Cassation review procedural dismissal contraffazione di merci difesa contro le pratiche commerciali illecite stato di bisogno

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
Art. 364 c.p.p.
art. 474 cod. pen
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Testo completo

ato il 28/06/1975 avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;Rilevato che l'imputato Diouf Serigne ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che invoca la configurabilità di una ipotesi di falso grossolano, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 1 e 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M