Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22574/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for theft in private residence due to generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22574/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the penalty responsibility and the impossibility of the crime. The court found the arguments generic and lacking factual connection to the specific case, while upholding the conviction for theft committed in a private dwelling. Consequently, the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 110, 56, 624-bis comma primo cod. pen.; The appeal is inadmissible when arguments are abstractly generic without factual grounding or contradict established case law on the definition of private residence for theft.

Parole chiave

Generato dall'IA
theft private residence inadmissible appeal generic grounds penal responsibility impossibility of crime tentato furto furto di lieve entità atto preparatorio punibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 110 cod. pen.
Art. 56 cod. pen.
Art. 624-bis comma primo cod. pen.
«Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod.
Art. 49 comma secondo cod. pen.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta violazione dell'art. 49 comma secondo cod. pen. per la mancata applicazione della disciplina del reato impossibile, è manifestamente infondato alla luce della ampia argomentazione riservata al tema nel testo della sentenza impugnata (cfr.
art. 624-bis cod. pen
«Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi di lavoro in cui si compiano atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, Sentenza n. 37795 del 21/09/2021
in relazione ad un furto commesso all'interno di una stanza adibita a spogliatoio riservato agli operai che stavano effettuando lavori di ristrutturazione di un edificio).» (Sez. 4, Sentenza n. 37795 del 21/09/2021, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nato a MILANO il 03/12/1967 avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;Rilevato che l'imputata Bezzecchi Laura ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano, previa rideternninazione del trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 56 e 624-bis comma primo cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputata, è intrinsecamente generico, perché si esaurisce in meri enunciati astratti privi di agganci alla fattispecie concreta oggetto di processo, ed inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta violazione dell'art. 49 comma secondo cod. pen. per la mancata applicazione della disciplina del reato impossibile, è manifestamente infondato alla luce della ampia argomentazione riservata al tema nel testo della sentenza impugnata (cfr. pag. 2), con cui il ricorso evita di confrontarsi; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del /ocus commissi delicti come luogo di privata dimora, è manifestamente infondato in quanto lamenta una carenza motivazionale che non emerge dal provvedimento impugnato, ed inoltre contrasta con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui:

«Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi di lavoro in cui si compiano atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ravvisato l'ipotesi prevista dall'art. 624-bis cod. pen. in relazione ad un furto commesso all'interno di una stanza adibita a spogliatoio riservato agli operai che stavano effettuando lavori di ristrutturazione di un edificio).» (Sez. 4, Sentenza n. 37795 del 21/09/2021, Rv. 281952 - 01) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M