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Ordinanza — n. 22573/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of generic mitigating circumstances due to insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22573/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft and aggravated theft. The appellant argued that the trial judge failed to properly balance generic mitigating circumstances against the aggravating circumstance of theft from a person in need. The court rejected this claim, ruling that a mere reference to decisive elements in the judgment is sufficient for a valid balancing exercise.

Regesto Legislator

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Art. 624, 625 comma primo n.4) cod. pen.; The court's duty is satisfied by a congruent reference to decisive elements, rendering an explicit balancing of generic mitigating circumstances against aggravating ones unnecessary.

Parole chiave

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theft aggravated circumstance generic mitigating circumstances judicial reasoning standard balancing test sufficiency appeal inadmissibility reato flagrante identificazione forense testimone a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
Art. 625 comma primo n.4) cod. pen.
pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625 comma primo n.4) cod.
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Testo completo

MY MAIKEL nato il 10/05/2002 avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;Rilevato che l'imputato Calixto Casiano Jeremy Maikel ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 comma primo n.4) cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625 comma primo n.4) cod. pen., è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nell'effettuare il giudizio di bilanciamento, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr. pag. 1 della motivazione);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M