Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and repetition of lower court rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Orlandi Palma inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the confirmation of fraud and improper bankruptcy convictions, arguing a lack of subjective intent for the former and repeating arguments already rejected by the lower courts. The court rejected these claims because the appeal lacked the necessary precision regarding the subjective element of the fraud charge and merely reproduced issues already adequately examined and dismissed by the appellate judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to propose specific grounds for cassation with the required precision or if it merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance or the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onsigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;Rilevato che l'imputata Orlandi Palma ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che, previa esclusione della contestata recidiva riconosciuta dalla sentenza di primo grado, ne ha confermato la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria da operazioni dolose; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata risposta al motivo di appello sulla mancanza di elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale, è manifestamente infondato, in quanto, come risulta dalla lettura dell'atto di appello e come riscontrato dalla Corte distrettuale, una specifica censura sul punto non risulta proposta, con la necessaria precisione, nell'atto di gravame: con il ricorso per cassazione si tenta di ricondurre la devoluzione della doglianza al primo motivo di appello, il quale però è strutturalmente incentrato sull'elemento soggettivo della bancarotta da operazioni dolose e che, anche a volerlo riferire alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, è generico e indeterminato, poiché, essendo il motivo calibrato su una diversa fattispecie, prospetta situazioni del tutto eccentriche rispetto al tema in questione;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità per il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose sotto il profilo dell'esistenza dell'elemento soggettivo del reato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M