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Sentenza — n. 22568/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22568/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22568/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di Terenzio Pietro per il delitto di bancarotta documentale semplice, così riqualificata sin dal primo grado il fatto in origine contestato come bancarotta fraudolenta documentale commesso il 30 marzo 2018.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 22568/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di Terenzio Pietro per il delitto di bancarotta documentale semplice, così riqualificata sin dal primo grado il fatto in origine contestato come bancarotta fraudolenta documentale commesso il 30 marzo 2018.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta documenti bancari irregolarità finanziarie esecuzione per crediti fiscali reato economico appropriazione indebita di fondi
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Testo completo

ERENZIO PIETRO nato a MILANO il 03/07/1964 avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di Terenzio Pietro per il delitto di bancarotta documentale semplice, così riqualificata sin dal primo grado il fatto in origine contestato come bancarotta fraudolenta documentale commesso il 30 marzo 2018.

2. Il ricorrente propone tre motivi con i quali eccepisce il decorso del termine prescrizionale e deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di affermazione di responsabilità e misura della pena.

3. Va rilevato che il reato è estinto per prescrizione.

4. Le censure in punto di responsabilità sono fondate, in quanto la Corte di appello ha del tutto omesso di rispondere ai motivi di gravame che indicavano le specifiche emergenze probatorie dimostrative della regolare tenuta delle scritture contabili.

5. Il vizio motivazionale che precede dovrebbe condurre a un annullamento con rinvio; rinvio tuttavia inibito dall'obbligo di rilevare l'intervenuto decorso in data 30 settembre 2025 del termine massimo di prescrizione del reato. Difatti: - va esclusa la recidiva contestata, in quanto il reato è stato ricondotto all'ipotesi colposa (cfr. pag. 11 sentenza impugnata) e la recidiva si riferisce, per legge, soltanto ai "delitti non colposi"; - il termine massimo di prescrizione del reato è pari ad anni sette e mesi sei; - non risultano periodi di sospensione; - non possono computarsi le sospensioni collegate alla pronuncia delle due sentenze di condanna (operanti, ratione temporis, per i fatti commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019), in quanto si è in presenza di un annullamento sulla responsabilità (cfr. Sez. 5, n. 7697 del 21/01/2026, Rv. 289513 - 01); - difettano elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.MElisabet, Maria Morosini Francesco ananzi DEPOSCir-A thl CANCtULE i8 alU2026 2