Italian court dismisses appeal against preventive surveillance measures due to lack of procedural vitiating flaws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for procedural defects regarding the preventive measures, but the court found the lower court's reasoning on social danger and residence obligations was pertinent and convincing. Consequently, the appeal failed because the alleged vitiating flaws were not substantiated by the submitted defense memorandum.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4, lett. a) e b) d. Igs. n. 159 del 2011; Appeals against preventive measures are inadmissible if the lower court provides pertinent and incisive reasoning on social danger and residence obligations, rendering alleged procedural vitiating flaws manifestly unfounded.
Parole chiave
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RIZZO PAOLO nato a NISCEMI( ITALIA) il 09/07/1954 avverso il decreto del 14/11/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;Rilevato che il proposto Paolo Rizzo ricorre avverso il decreto con cui la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nei suoi confronti, in quanto rientrante nelle categorie di cui all'art. 4, lett.
a) e b) d. Igs. n. 159 del 2011 (soggetto indiziato di appartenere a una associazione mafiosa e indiziato di delitti aggravati dal metodo mafioso); Ritenuto che i due motivi di ricorso si sostanziano nella denuncia di vizi motivazionali, non consentiti nel procedimento di prevenzione e, peraltro, manifestamente infondati in quanto, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, sulle due questioni devolute (attualità della pericolosità sociale e esc:usione dell'obbligo di soggiorno) la Corte di appello ha fornito una motivazione che non è apparente, ma anzi si caratterizza per incisività e pertinenza (cfr. pagg. 18 e 19 su primo aspetto e pag. 20 su secondo); Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M